Acquisizione area sedime dell’abuso
Il T.A.R. Milano ricorda che il Comune, nel disporre l’acquisizione del bene abusivo e della relativa area di sedime, può acquisire una superficie fino a 10 volte maggiore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano ricorda che il Comune, nel disporre l’acquisizione del bene abusivo e della relativa area di sedime, può acquisire una superficie fino a 10 volte maggiore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Lazio ricorda che l’installazione di impianti di comunicazione elettronica è ammesso anche nelle aree rientranti nel vincolo cimiteriale; seppur infatti il vincolo comporti l’inedificabilità assoluta nella relativa fascia di rispetto, esso non potrebbe da solo giustificare il diniego di installarvi infrastrutture di telefonia mobile, a meno che sull’area non gravi vincolo paesistico culturale o non sussistano particolari situazioni che le precludano per esigenze di salubrità/sicurezza.
Tutto ciò poiché, in linea di massima, non vi osterebbero né esigenze d’ordine igienico sanitario, né di rispetto per i defunti: eventualmente, la possibile incompatibilità dovrebbe essere risolta in sede di conferenza di servizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Toscana ha affermato che le disposizioni civilistiche (art. 873 c.c.) nonché quelle regolamentari dei Comuni non pongono alcuna limitazione al posizionamento degli impianti di comunicazione elettronica, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria: secondo il Giudice, esse dunque non sottostanno né a limiti di zonizzazione, né di edificazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda il favor legislativo e giurisprudenziale in materia di localizzazione delle antenne radio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Catania ha esaminato la nozione di rifiuti urbani ai sensi degli artt. 183-184 del Codice dell’ambiente, prima e dopo la novella legislativa del 2020.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che spetta al G.A. conoscere dell’impugnazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fine della tassa sui rifiuti (TARI), nonché del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti.
Spetta invece al Giudice tributario accertare l’eventuale non debenza in concreto della TARI da parte di un’impresa-contribuente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha ricordato che l’art. 8 d.P.R. 158/1999 elenca i contenuti necessari del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Milano ricorda che la materia ambientale è trasversale tra la competenza statale e quella regionale. Le Regioni, tuttavia, possono solo introdurre forme di tutela più incisiva rispetto a quelle nazionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La SCIA in sanatoria è una figura un po' claudicante.
L'articolo 37, comma 4 del DPR 380 del 2001, con riferimento alle opere abusive che avrebbero potuto essere realizzate con una SCIA, stabilisce quanto segue: "4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio".
Però l'articolo 37 non stabilisce in quale modo vada effettuata questa sanatoria e, in particolare, non prevede la figura della SCIA in sanatoria, cosicché si potrebbe pensare che occorra ricorrere alla sanatoria di cui all'articolo 36 del DPR 380/2001.
Tuttavia la SCIA in sanatoria è prevista dalla voce 41 della tabella allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, cosicchè essa si è diffusa nella pratica, anche se in tale tabella è solo prevista, ma non è disciplinata.
Sul tema segnaliamo un post pubblicato su Italiaius in data 7 luglio 2020, nella quale una sentenza del TAR Veneto afferma che nel caso di SCIA o DIA presentata in sanatoria, non è possibile applicare la disciplina del silenzio-assenso: si deve infatti usare come paradigma l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia, il quale al contrario prevede l’ipotesi del silenzio-rifiuto.
Dice quella sentenza che nell’ipotesi della SCIA o DIA in sanatoria, infatti, tale procedimento è anomalo, in quanto l’intervento non viene realizzato successivamente al conseguimento del titolo edilizio, ma antecedentemente (proprio come nell’ipotesi ex art. 36), e questo giustifica la necessità di un provvedimento espresso.
La sentenza aggiunge che, conseguentemente all’inquadramento della SCIA o DIA in sanatoria quale provvedimento espresso, l’Ente ha il dovere di comunicare il cd. preavviso di rigetto.
In conclusione, secondo la suddetta sentenza, se il Comune non emana un provvedimento espresso di accoglimento della SCIA in sanatoria entro 60 giorni dalla sua presentazione, si intende formato un silenzio rigetto della sanatoria.
Peraltro non tutti i TAR la pensano così e, quindi, c'è incertezza in materia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
P.S. in data 11 aprile 2023 è stato pubblicato su Italiaius un aggiornamento su questa questione
La Cassazione spiega perchè le critiche mosse da un privato nei confronti del responsabile dell'ufficio tecnico comunale non assumano rilievo penalistico, considerato che, in un parallelo procedimento penale, era emersa l'illegittimità del permesso di costruire in questione
Post di Diego Giraldo – avvocato
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