9 Maggio 2022
Il TAR Sardegna ha affermato che non è consentita, in sede di giustificazione dell’anomalia, la rielaborazione postuma dell’offerta presentata in sede di gara alterandone l’equilibrio economico o allocando diversamente rilevanti voci di costo. Invece, sono ammissibili modifiche alle giustificazioni, o giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, nonché aggiustamenti fondati su sopravvenienze di fatto o normative, purché non si tratti di modifiche sostanziali o immutazioni della logica complessiva dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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