28 Aprile 2022
E' stato convertito definitivamente in legge dal Senato il 21 aprile 2022, con modificazioni, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industria.
La legge è in attesa di pubblicazione.
In sede di conversione è stato aggiunto il seguente comma 5-bis all'articolo 28 del decreto legge, che modifica in modo rilevante il concetto di ristrutturazione nelle zone col vincolo paesaggistico:
"dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,”;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria” ».
Al seguente link si trovano tutte le informazioni e, in allegato a esso, le modifiche approvate
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=18&id=1348305&part=ddlmess_ddlmess1-allegato_allegato1
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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