Il TAR Veneto ha ribadito che non si può più invocare la sanatoria giurisprudenziale: l’unico modo rimasto per sanare gli abusi è la doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Nel caso di specie, il privato poteva vantare solo la conformità del suo immobile agli strumenti urbanistici del tempo di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di condono su immobili siti nella laguna di Venezia, la formulazione del parere negativo da parte della Commissione di Salvaguardia preclude di per sé la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, ai sensi dell’art. 35, co. 19 l. 47/1985.
Più in generale, affinché si formi il silenzio-assenso è necessario l’avvenuto rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e il successivo decorso del termine di 24 mesi.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 l. 326/2003, ai fini della sanabilità degli abusi edilizi è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. 269/2003, senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ricorda che le disposizioni in materia di messa in sicurezza e bonifica non sono applicabili alle ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, come espressamente dichiarato dall’art. 239, co. 2 T.U. Ambiente, al fine di evitare che la bonifica de qua diventi una para-sanatoria della discarica abusiva creatasi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sul sito del Governo è pubblicato il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 01 Decembre 2022, nell’ambito del quale è stato approvato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI avente per oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Con la pubblicazione sulla G.U. il PGRA diverrà definitivo e produrrà gli effetti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, un privato otteneva un PdC per la costruzione di 14 unità immobiliari, ma il titolo veniva annullato dal TAR poiché 9 delle 14 unità violavano l’altezza massima autorizzata dal P.R.G.
Il Comune disponeva l’applicazione dell’art. 38, co. 2 T.U. edilizia, parametrando la sanzione a tutto il volume delle 9 unità: queste ultime, infatti, attualmente sono abitabili, mentre se avessero rispettato l’altezza massima, avrebbero al più potuto costituire un sottotetto praticabile.
Il privato sosteneva invece che la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata in riferimento al solo maggior volume prodotto con l’abuso.
Il TAR Veneto ha aderito alla tesi del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sulla GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Più che di riordino, sembra trattarsi di una sistematica introduzione di controlli e verifiche, che – a prima vista – fanno dubitare sull’efficacia innovativa della riforma.
I fl.up.sy. (FLoating UPwelling SYstem) consistono in piattaforme, agganciate a strutture stabilmente ancorate al fondale marino, che ospitano vasche immerse nell’acqua all’interno delle quali si allevano le vongole o altri frutti di mare.
Il TAR Veneto ha affermato che la loro installazione richiede un Permesso di Costruire ed è assoggettata al regime degli interventi su aree demaniali (artt. 3, 10, 25 e 35 T.U. edilizia).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 119/2020, deve ritenersi costituzionalmente legittima e, quindi, vigente ed efficace l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016, secondo cui le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, contenute negli artt. 2 e 6 l.r. Veneto 14/2009 devono intendersi come riferite – tra le altre – alle previsioni relative alle distanze “anche dai confini”, facendo salve le disposizioni di emanazione statale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha accolto l’interpretazione offerta dalla circolare n. 4 del 29.09.2009 della Regione del Veneto, secondo cui, ai fini del Piano Casa, il termine aderenza va inteso come sinonimo di continuità edilizia, ivi compresi (oltre agli ampiamenti con una parete in comune con l’edificio generante) quelli realizzati in appoggio o sopraelevazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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