Il TAR Veneto ricorda che la competenza ad emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti spetta al Sindaco ex art. 192 T.U. Ambiente, norma speciale e sopravvenuta rispetto al riparto generale di competenze previsto dal T.U. Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000).
Peraltro, il TAR ricorda anche che il procedimento amministrativo deve seguire la disciplina applicabile al momento di adozione del provvedimento finale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’aliquota minima del 5% prevista per il costo di costruzione è sempre stata direttamente applicabile, sin dall’entrata in vigore del T.U. Edilizia; essa è inderogabile, in quanto rappresenta livello essenziale delle prestazioni, e i Comuni hanno l’obbligo giuridico di procedere al conguaglio, se in precedenza avevano applicato la più bassa – ed incostituzionale – aliquota del 2,5% prevista dalla l. R.V. n. 4/2015.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la rideterminazione della misura del contributo di costruzione è un atto che la P.A. opera in sede paritetica, non essendo dunque necessaria apposita comunicazione di avvio del procedimento, e non potendo essere considerata quale autotutela dell’Amministrazione: non è quindi necessario verificare la sussistenza dei relativi requisiti.
Inoltre, per tale stessa ragione, non è configurabile alcun affidamento incolpevole del privato relativamente al calcolo inizialmente effettuato – e poi oggetto di conguaglio –, essendo lo stesso passibile di revisione, in melius o in peius, nel termine di prescrizione decennale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la cd. clausola sociale opera nel rispetto dei principii di flessibilità e di compatibilità con le esigenze organizzative dell’operatore economico subentrante; non vi è dunque alcun automatismo nell’assorbimento, né di mantenimento dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore eventualmente assorbito, poiché è necessario bilanciare l’interesse dei lavoratori con la libertà d’impresa.
Peraltro, l’applicazione della clausola sociale è possibile solo una volta attivate le relative procedure con le organizzazioni sindacali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la valutazione della congruità dell’offerta di una procedura ad evidenza pubblica ha carattere tecnico-discrezionale, potendo essere sindacata solo per ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
La valutazione, peraltro, è globale e sintetica, non potendo risolversi in una valutazione parcellizzata delle singole voci di costo: il privato può modificare le giustificazioni, basta che l’offerta, al momento dell’aggiudicazione, rimanga nel suo complesso affidabile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sul Bur n. 4 del 10 gennaio 2023 è pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 10 gennaio 2023, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica". Procedure per la formazione del secondo Piano regionale di interventi da finanziarsi col DM 7 dicembre 2022, n. 320".
Nel caso di specie, il privato impugnava la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune nel 2010, per lavori conclusi nel 2001, ai sensi dell’art. 132, co. 3 d.P.R. 380/2001 (erronea certificazione delle opere), in quanto la norma, entrata in vigore il 30.06.2003, non sarebbe applicabile ai lavori ultimati in data precedente.
Il TAR Veneto ha respinto questo motivo di ricorso, in quanto gli artt. 131-132 T.U. edilizia prevedono che l’accertamento dei presupposti per l’irrogazione della sanzione può decorrere dalla data in cui le verifiche sono state effettuate su richiesta del nuovo proprietario dell’immobile.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Veneto ha ritenuto legittima la sanzione pecuniaria ex art. 132, co. 3 T.U. edilizia irrogata dal Comune in solido sia al Direttore Lavori che al costruttore per l’erronea certificazione delle opere.
Nel caso di specie, il subentrante acquirente di un capannone chiedeva al Comune, ai sensi dell’art. 131, co. 2 T.U. edilizia, la verifica del rispetto delle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici, che rivelava una diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato in materia di “resistenza termica” sui pannelli prefabbricati di tamponamento. Dal che la sanzione.
Si sottolinea il grave pericolo professionale di rilasciare una certificazione non veritiera delle opere realizzate, sanzionata sia dal punto di vista amministrativo (come supra esaminato), sia dal punto di vista penale. Non bastasse, si corre anche il rischio dell’annullamento del certificato di agibilità rilasciato sulla base di una certificazione non veritiera.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il T.A.R. ricorda in quali casi la P.A. può annullare d’ufficio un titolo edilizio anche decorso il termine di un anno (in passato era 18 mesi) ex art. 21 nonies, c. 2 bis l. n. 241/1990. Infatti, non ogni carenza e/o dichiarazione non conforme legittima l’ente ad annullare d’ufficio il titolo già rilasciato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il permesso di costruire può ritenersi rilasciato per silenzio-assenso solamente se la pratica è completa; inoltre, se il permesso deve essere rilasciato nell’ambito del procedimento unico SUAP (art. 7 d.P.R. n. 160/2010) e, dunque, all’esito di una conferenza di servizi, la disciplina statale impone all’Amministrazione di concludere il procedimento in via espressa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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