31 Agosto 2022
Ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 346/1990 (T.U. imposte sulle successioni e donazioni), i beneficiari di un’eredità possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte di successione, ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di determinati beni culturali e opere d’arte.
Il TAR Veneto ha affermato che questo peculiare procedimento dà vita ad un vero e proprio contratto di cessione, che costituisce altresì una datio in solutum rispetto all’obbligazione tributaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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