In attesa del nuovo Codice degli appalti, segnaliamo sul sito Giustizia Amministrativa una analitica ricostruzione del quadro normativo in materia di affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura a cura della Dott.sa Concetta Anastasi, Presidente di sezione del TAR del Lazio:
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Nella foto la zona dell'Arena di Verona.
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Il C.G.A.R.S. evidenzia che la sanzione di cui al co. 4-bis dell’art. 31 T.U. Edilizia (introdotta con il d.l. n. 133/2014), seppur avente natura reale-ripristinatoria, e seppur riferendosi ad un illecito permanente (l’abuso edilizio), poteva essere applicata, ratione temporis, solamente alle ipotesi di abusi edilizi per i quali non era ancora stato notificato ai privati l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto è tale ultimo atto che costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
E infatti, tale sanzione ha ad oggetto il comportamento inottemperante del privato all’ordine della P.A., che diventa impossibile una volta che il bene passa nella proprietà dell’Ente.
Nel caso di specie, peraltro, prima dell’introduzione legislativa della sanzione il Comune aveva emanato sia l’accertamento di inottemperanza, sia il provvedimento di acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Post di Daniele Iselle
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Dopo aver ricordato che anche per le ingiunzioni di pagamento ex r.d. n. 639/1910 valgono le normali regole in materia di riparto di giurisdizione amministrativa e ordinaria fondate sul petitum sostanziale e, dunque, sulla posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo che viene attivata, il C.G.A.R.S. rileva che:
- la sanzione ex art. 31, co. 4-bis T.U. Edilizia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 133, lett. f) c.p.a.;
- la rivendicazione delle somme ex art. 31, co. 5 T.U. Edilizia, dovute per il rimborso delle spese versate dall’Ente per l’esecuzione in danno delle opere di demolizione appartiene al giudice ordinario, poiché il diritto al rimborso ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.
Post di Alessandra Piola - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, al fine di dimostrare la fondatezza di un’azione risarcitoria, l’attore non può limitarsi a richiedere l’espletamento di una CTU, bensì deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la Soprintendenza ordinava la sospensione dei lavori di realizzazione di uno stabilimento balneare, contestando tra le altre cose il posizionamento di manufatti in cemento da utilizzare quale basamento, in luogo dei previsti pali in legno.
Il TAR Catania ha però affermato che la sospensione dei lavori non può essere disposta in ragione di qualsiasi modifica che sia eventualmente intervenuta in sede esecutiva, dovendosi invece valorizzare le concrete caratteristiche della modifica, la sua obiettiva rilevanza e la sua effettiva idoneità a compromettere i valori paesaggistici e culturali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune rilasciava (illegittimamente) una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sottoposta a condizioni, per opere di realizzazione di nuovi volumi e superfici utili in zona paesaggistica.
La Corte di cassazione penale ha affermato che: a) il rilascio della sanatoria urbanistica (peraltro illegittima) non incide sulla compatibilità paesaggistica; b) ai fini dei reati paesaggistici, la nozione di volumetria e di superfici utili deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio; c) la mancanza di compatibilità paesaggistica impedisce il rilascio della sanatoria ex art. 36 cit.
Post di Daniele Iselle
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La Corte di cassazione penale ha affermato che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non determina automaticamente la non punibilità dei reati paesaggistici, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cd. condono ambientale ex art. 181, co. 1-ter d.lgs. cit.
Nel caso di specie, i privati avevano realizzato in area paesaggistica una casetta in legno con relativa strada di accesso: nonostante il Comune avesse rilasciato un permesso in sanatoria con condizioni (di cui è stata esclusa la legittimità, peraltro), la creazione di nuovi volumi (la casetta) e nuove superfici utili (la strada) impediva l’estinzione del reato.
Post di Daniele Iselle
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L’art. 181, co. 1-ter e 1-quater d.lgs. 42/2004 individua alcune fattispecie di illeciti paesaggistici che, ove ottengano la compatibilità paesaggistica, sono suscettibili di estinzione del reato, cd. condono ambientale.
La Corte di cassazione penale ha affermato che non può beneficiare del condono ambientale la realizzazione di una strada di una certa lunghezza e ampiezza, in quanto creazione di superfici utili, intese come una immutazione permanente dell’assetto territoriale rispetto alla originaria conformazione dello stato dei luoghi.
Post di Daniele Iselle
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La Corte di cassazione penale ha osservato che la giurisprudenza penale è totalmente uniforme nel ritenere illegittimo, e non estintivo del reato edilizio ex art. 44, lett. b d.P.R. 380/2001, il permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, posto che un tale provvedimento contrasta con il concetto di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. cit.
Post di Daniele Iselle
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