La Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che la distanza di 10.00 metri tra pareti finestrate si applica anche se gli edifici prospicienti si trovano ad altezze differenti e, dall’altro lato, che tale distanza non rileva se i due fabbricati sono aderenti l’uno all’altro.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Decidendo su questioni di contrasto e di rilevante importanza sull'argomento, in particolare sulla configurabilità di un danno in re ipsa nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, la Corte afferma una serie di principi per individuare correttamente la fattispecie
Post di Diego Giraldo – avvocato
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La Corte di cassazione civile – giudicando di una controversia tributaria – ha affermato che nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto. Pertanto, i luoghi di culto devono essere indicati come tali nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all’onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto evidenzia che nelle ipotesi di permesso di soggiorno per motivi familiari, i provvedimenti di revoca emanati dalla P.A. devono essere contestati avanti al Giudice Ordinario ex art. 30, co. 6 T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), trattandosi di violazione di diritti soggettivi legati all’unità familiare.
Si evidenzia che il procedimento avanti al G.O., ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 150/2011, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione e avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello in cui rientra la Questura che ha emesso il provvedimento (e dunque, per il Veneto, il Tribunale di Venezia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che l’interesse a ricorrere deve essere connotato in termini di attualità e concretezza, dovendo pertanto valutarsi detta condizione dell’azione con riferimento a una effettiva lesione della situazione giuridica dedotta in giudizio e non potendo atteggiarsi quale mera eventualità di danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che entro il termine perentorio di 30 giorni (15 giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell’appello, va depositato in giudizio non solo l’atto di appello, ma anche la sentenza. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione civile ha affermato che, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
Post di Alberto Antico - avvocato
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La Corte di cassazione civile ha offerto utili principi in materia: in particolare, il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta.
Post di Alberto Antico - avvocato
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Nel caso di specie, il privato veniva convenuto in un giudizio amministrativo dal Comune con un’azione di inadempimento del contributo di costruzione connesso ad una lottizzazione. Il privato sosteneva in una domanda riconvenzionale di essere stato liberato dalle obbligazioni rivenienti dalla Convenzione per effetto della cessione a terzi dei terreni; successivamente nella memoria conclusiva affermava di essere stato estraneo fin dapprincipio al rapporto convenzionale, in virtù della cessione asseritamente avvenuta prima ancora della sottoscrizione della Convenzione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili queste ultime considerazioni, per mutatio libelli.
Post di Alberto Antico - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi: per l’effetto, la parte di uno dei giudizi riuniti possiede la legittimazione ad impugnare il solo proprio giudizio, non anche uno degli altri.
Post di Daniele Iselle
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