ANAC: la proposta di variante agli strumenti urbanistici deve essere pubblicata prima della adozione

03 Gen 2022
3 Gennaio 2022

L'ANAC con la delibera n. 800 del 1° dicembre 2021 si è espressa sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, co. 2, D.Lgs. 33/2013.

L’obbligo per i Comuni di rendere pubblici i piani urbanistici e le varianti non vale solo per gli atti definitivi, ma anche per le proposte di modifica degli strumenti urbanistici vigenti.

E’ quanto precisa Anac, intervenuta nella seduta del Consiglio del 1° dicembre scorso in merito ad una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Fagnano Olona, in provincia di Varese. Un gruppo di cittadini residenti nel Comune lombardo ha fatto domanda di accesso civico agli atti e ai documenti della proposta di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un capannone industriale in un’area residenziale. Trattandosi di semplice “proposta di variante”, il Comune non aveva provveduto alla pubblicazione dei documenti relativi, intenzionato a darne pubblicità solo dopo la delibera di adozione della variante. Cioè a provvedimento concluso.

Di diverso avviso, invece, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha precisato come tutti gli atti riguardanti il governo del territorio devono trovare adeguata pubblicità, nell’ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Tale obbligo, però, non vale esclusivamente per gli atti definitivi, ma anche nel caso di “proposte di varianti”. Pertanto, tutta la documentazione riguardante progetti di trasformazione urbanistica, privata o pubblica, volti a modificare lo strumento urbanistico in vigore, va messa a disposizione del pubblico.

Innanzitutto con la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

Post di Daniele Iselle
Delibera n. 800 del 1 dicembre 2021

Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica

31 Dic 2021
31 Dicembre 2021

L'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato un Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica, V Edizione a.a.2021-22, scadenza iscrizioni: 17 gennaio 2022.

Il master è ideato per formare un tecnico capace di operare una gestione sostenibile della fauna selvatica.
Gli insegnamenti sono dunque caratterizzati da una forte interdisciplinarietà per poter coniugare competenze
nelle materie della biologia, del diritto, dell’economia e dell’etica.

I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende italiane ed europee, Associazioni, o svolgere attività libero professionale di consulenza.

Master Fauna_a.a.2021-22

Pertinenze di una villa, vincolo monumentale e abusi edilizi

30 Dic 2021
30 Dicembre 2021

Il Consiglio di Stato chiarisce che nel caso di un bene culturale la tutela va considerata in modo unitario e non è parcellizzabile.

Nel caso esaminato il ricorrente asseriva che il proprio immobile non fosse sottoposto al vincolo monumentale perchè è (solo) una pertinenza della villa principale.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici   

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Il Consiglio di Stato sugli atti meramente confermativi e quelli di conferma

30 Dic 2021
30 Dicembre 2021

La sentenza spiega che non può considerarsi “meramente confermativo” di un precedente provvedimento l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.

Post di Daniele Iselle

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Il Consiglio di Stato spiega quando è necessaria l’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Campania, ha fornito un interessante e utile riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sulla necessità o meno dell’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire, individuando tre possibili situazioni che si possono in concreto verificare e le relative conseguenze sulla richiesta del titolo.

Nel caso in esame il piano attuativo ero richiesto dallo strumento urbanistico:  si trattava di un'area classificata come zona D2.2 (artigianali e commerciali di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica) del P.R.G., nella quale, ai sensi dell’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nella zona D2.2 non sono ammessi interventi diretti, ma si rende necessaria la preventiva approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) per l’intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'intervento diretto, ma non in base a una delle tre ipotesi sopra esaminate. L’appellante aveva, infatti, presentato una domanda edilizia avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il decreto “Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014) ha introdotto il “Permesso di costruire convenzionato.

Post del dott. Ing. Mauro Federici

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Silenzio assenso sul permesso di costruire nel caso in cui si sostenga che non è necessario un piano attuativo perchè l’area sarebbe già urbanizzata

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Nella sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si ricorda anche che la giurisprudenza ha già precisato che l’equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione ai fini del rilascio del titolo edilizio non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Post del dott. Ing. Mauro Federici
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La mancanza della autorizzazione sismica impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Nella sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si precisa altresì che la mancanza della autorizzazione sismica impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Post del dott. Ing. Mauro Federici
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Quando il giudice può disapplicare d’ufficio una norma regolamentare

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

La sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si occupa anche di questo profilo.

Post del dott. Ing. mauro Federici
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Il fascino dei concetti vaghi: le barchesse delle ville venete e le pertinenze urbanistiche

28 Dic 2021
28 Dicembre 2021

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8348/2021 interessa in modo particolare il Veneto e il Nord-Est, dove ancora sorgono oltre 4000 “ville venete”, cui quasi sempre si affiancano le tradizionali “barchesse”.

Queste ultime sono strutture nate secoli fa per usi agricoli, ma spesso adibite nel tempo ad altri usi.

Nel caso deciso in questa sentenza, la barchessa – dopo l’originario uso agricolo - era stata destinata nel corso del '900 e per decenni ad usi produttivi, e così classificata anche nel catasto. Poi, cessato anche l’uso produttivo - e in realtà qualsiasi uso - la barchessa era stata riclassificata in catasto a depositi e magazzini; e infine è stata venduta e trasformata in albergo.

Il Comune ha dunque richiesto per tale cambio d’uso gli oneri per la nuova destinazione turistico-ricettiva, ma ha assunto come destinazione di partenza una destinazione che la barchessa mai ha avuto: quella residenziale. Ciò in base a una sua asserita natura di “pertinenza” della villa, della quale condividerebbe pertanto la destinazione residenziale.

Il TAR ha avallato questa impostazione, che il Consiglio di Stato ora conferma.

Ma in che senso le barchesse sarebbero pertinenze di qualcosa?

La sentenza del Consiglio di Stato si smarca subito dal concetto civilistico di “pertinenza” (art. 817 codice civile), che del resto – nel caso concreto – neppure poteva ravvisarsi, data la diversità dei proprietari di villa e barchessa.

Richiama invece la nozione di “pertinenza urbanistica”, che però è sempre stata riferita a strutture di modesta dimensione e non suscettibili di autonoma utilizzazione: caratteristiche non riferibili alle barchesse delle ville venete, di dimensioni sempre importanti (spesso più grandi delle ville stesse), e senz’altro utilizzabili per conto loro.

Nonostante ciò, c’è un’idea alla base della sentenza che non viene messa in discussione: la barchessa va considerata attratta alla destinazione della villa perché ne è pertinenza.

Non importano le destinazioni produttive pregresse, anche se documentate, perché non ci sono più e sono superate anche a livello formale dalla successiva classificazione catastale a magazzini-depositi. E in realtà non rileva neanche quest’ultima, che essendo “neutra” non sottrae il fabbricato alla sua natura di pertinenza rispetto alla villa. E, last but not least, non conta neppure che la barchessa un uso residenziale non lo abbia avuto mai.

Ma, allora, da dove deriva la natura di pertinenza? In realtà finisce per essere una petizione di principio, e la contraddizione rimane. Perché delle due l’una: se la barchessa ha una funzione “servente” rispetto alla villa, e ne condivide per questo la destinazione, allora si ricade nel concetto di pertinenza civilistica, che però la sentenza esclude e che comunque è inapplicabile nel caso specifico; se invece la barchessa va considerata una pertinenza urbanistica, come si sostiene nella sentenza, allora non si rientra nella nozione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa.

Né sembrano sufficienti a dimostrare che si tratta di pertinenza (e di che tipo?) le espressioni usate dal decreto di vincolo (villa “con le sue notevoli pertinenze agricole”), che hanno solo fini descrittivi e vincolistici.

Probabilmente  la decisione del Consiglio di Stato deriva da una certa difficoltà di inquadrare  ciò che sono state e che rappresentano le “ville venete” e le loro “barchesse”.

Resta il fatto che la sentenza sembra appartenere alla tipologia del "forse no".

Dal punto di vista pratico, il cambio d'uso da residenziale a turistico-ricettivo è abbastanza costoso e questo di certo non favorisce i costosi interventi di recupero di questi antichi manufatti agricoli, doverosamente protetti dalla Soprintendenza ai monumenti (non ho fatto i conti, ma suppongo che sarebbe meno costoso il cambio d'uso da  produttivo a turistico-ricettivo e di più quello da agricolo a turistico-ricettivo).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 8348 del 2021

Acquisto e dismissione di partecipazioni di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo agli Enti locali

28 Dic 2021
28 Dicembre 2021

Gli avvocati Andrea Calzolaio,  Aldo Ariozzi e Maria Cristina Mattiacci, di Macerata, che sentitamente ringraziamo, vi inviano questo articolo, che volentieri pubblichiamo.

Il tema dell’acquisto e dismissione di partecipazioni1 nel capitale sociale di società da parte di Pubbliche Amministrazioni e loro partecipate è stato oggetto di plurimi interventi legislativi negli scorsi anni ed è di costante rilevanza nell’attività degli enti locali.

L'articolo si focalizza sul tema degli adempimenti a cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate per disporre l’acquisto o la dismissione di partecipazioni.

articolo acquisto e dismissione partecipazioni

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