Sanzioni Antitrust e affidabilità professionale dell’operatore economico

14 Gen 2022
14 Gennaio 2022

Il TAR Piemonte ricorda la sanzione comminata dall’AGCM per condotta anticoncorrenziale non solo non è causa di esclusione automatica di un operatore economico da una gara ad evidenzia pubblica, ma nemmeno vale di per sé ad integrare la fattispecie dei “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità” del privato.

Poiché si rientra nel campo dell’art. 80, co. 5, lett. c), spetta alla Stazione Appaltante valutare se il comportamento che ha determinato l’irrogazione della sanzione da parte dell’Antitrust è idoneo a rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore, sulla base di una scelta censurabile dal Giudice solo per manifesta illogicità o irrazionalità.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Interesse al ricorso e nuova pianificazione

14 Gen 2022
14 Gennaio 2022

Il T.A.R. Milano ricorda che l’approvazione di una nuova disciplina urbanistica che sostituisce interamente quella impugnata, anche se di contenuto analogo, comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Accordi di pianificazione ex art. 6 L.R. Veneto 11/2004: antimafia e persone fisiche non imprenditori

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

L'art. 7-bis della L.R. del Veneto n. 11/2004 stabilisce che:

"Art. 7 bis - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.

1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”".
.

Le verifiche antimafia di cui all'art. 7-bis si devono fare anche nei confronti di proponenti "soggetti privati", persone fisiche slegate da qualsivoglia attività imprenditoriale?

Una sentenza del TAR Calabria offre argomenti per rispondere di no.

Post di Daniele Iselle

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Un zona sismica il geometra diplomato non può occuparsi neanche del progetto architettonico

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

Una ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che è nullo il contratto con un geometra per un intervento in zona sismica, con la conseguenza che questi non ha diritto a ricevere il pagamento della sua prestazione.

Nel caso esaminato la Corte di Appello aveva condannato i ricorrenti (committenti) al pagamento di un importo di circa 43.000€ a titolo di compenso per prestazioni professionali del geometra per  un intervento in zona sismica.

I committenti hanno proposto e vinto un ricorso in Cassazione,  eccependo l’illegittimità del decreto ingiuntivo ricevuto,  “…per nullità del contratto, in ragione di violazione di norme imperative …”.

La Corte esclude la validità del contratto anche nel caso in cui il geometra non si sia occupato della progettazione strutturale dell'opera, perchè “ la categoria del <<progetto architettonico>> non ha riscontro ai fini ed agli effetti dell’art 16 del regolamento professionale di cui al r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in base al quale i geometri non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementizi, semplice o ramati, in strutture statiche e portanti”.

Non rileva neppure il fatto che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che l’ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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La Corte Costituzionale sulla necessità della autorizzazione della Soprintendenza per la installazione plateatici ed altre strutture leggere da parte esercizi pubblici su suolo erariale tutelato

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

Gli artt. 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono la necessità di una autorizzazione della Soprintendenza per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, connesse alle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e di bevande previste dall’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L’art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, ha previsto una eccezionale (in quanto limitata al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), misura di semplificazione volta ad esentare i pubblici esercizi da tali autorizzazioni.

La Provincia autonoma di Trento aveva legiferato in materia, allungando il termine, previsto dall’art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, di esenzione dalle autorizzazioni, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di tale disposizione, perchè "questa Corte ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2021), tra i quali vanno, indubbiamente, annoverati anche gli artt. 21 e 106".

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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Il punto su alcune questioni urbanistiche: seminario online di Kairos – Comune di Spinea

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

Il seminario di venerdì 28 gennaio 2022, 9.00 – 14.00 farà il punto punto su alcune questioni urbanistiche:
- pua “in deroga” (c.8 ter art.20 l.r. 11/2004)
- pua da l.r. 14/2019 (art. 11)
- varianti semplificate al Pat
- adeguamento al ptrc.

Relatori
prof. avv. Alessandro Calegari
avv. Domenico Chinello
dott. urb. Francesco Finotto
avv. Alessandro Veronese

Coordinatore scientifico
arch. Fiorenza Dal Zotto

Webinar_Programma Definitivo Urbanistica 28_01_2022

Sulla proroga dei titoli edilizi

12 Gen 2022
12 Gennaio 2022

Il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2022 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Nello specifico, l’art. 1 rubricato “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” recita: “1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e  al  contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19".

Di conseguenza, sono stati prorogati i termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) secondo cui: "Tutti i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data della  dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro  validità  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo  precedente  si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché  alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati  fino  alla  dichiarazione  di cessazione dello stato di emergenza”.

La normativa stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quindi, dato che al momento lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 31 marzo 2022, tutti gli atti abilitativi ricompresi nel decreto saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.

Si ricorda che, oltre che a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, la proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica anche a:

  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • segnalazioni certificate di agibilità (SCA)
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Inoltre, lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Post di Daniele Iselle

Immobile abusivo e privo di autorizzazione sismica

12 Gen 2022
12 Gennaio 2022

Il Consiglio di Stato ricorda che l’intervento eseguito in «violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali» costituisce una «variazione essenziale», ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera f), e comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Inoltre il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di agibilità, «sono condizionati all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione» (ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001) che deve attestarne la «perfetta rispondenza» dell’opera eseguita alle norme tecniche in materia sismica

Il Consiglio di Stato evidenza poi che le violazioni in materia sismica non si ‘sanano’ ma, al più, vengono rimosse  attraverso adeguamenti strutturali.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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Cosa può fare il privato quando il Comune non individua le aree di atterraggio dei diritti edificatori compensativi

12 Gen 2022
12 Gennaio 2022

Il TAR Lazio chiarisce che l’Amministrazione dovrà o approntare una apposita variante urbanistica (laddove persista l’interesse pubblico a consentire l’edificazione) oppure procedere alla monetizzazione del diritto e corrisponderne un valore commisurato alla originaria indennità di espropriazione.

Il privato, in caso di inerzia, potrà esperire i rimedi contro il silenzio della P.A.

Post di Daniele Iselle 

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Sui motivi di ricorso

11 Gen 2022
11 Gennaio 2022

Il T.A.R. ricorda che i motivi di diritto devono essere indicati nel ricorso in modo specifico e puntuale, pena la genericità dell’atto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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