Sui poteri della pianificazione urbanistica

27 Dic 2021
27 Dicembre 2021

Il T.A.R. fa il punto sugli ampi poteri dell’Amministrazione comunale nel pianificare il proprio territorio, i quali possono essere limitati solo dalle situazioni in cui vi è un legittimo affidamento del privato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Autorità Bacino Distrettuale Alpi Orientali: adottato il Piano di gestione del rischio alluvioni (Aggiornamento 2021-2027)

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021

La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

Le norme tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Autorità di bacino intende promuovere sul territorio alcuni incontri informativi la cui calendarizzazione, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, verrà comunicata nel mese di gennaio.

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Evidenziamo quanto stabilisce l'articolo 16:

"ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell’adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).

3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia, per la parte idraulica, i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali salvo quanto disposto dal comma 5.

4. I Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.

5. Continuano a esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino così come riportate nell’allegato B delle presenti norme: articolo 18 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 12, 13 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave; articoli 1, 2, 5, 7 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza sottobacino Cellina-Meduna.

6. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore".

Post di Daniele Iselle

La Corte Costituzionale ricostruisce le proroghe COVID per i certificati e titoli edilizi

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021
La Corte Costituzionale, nell'ambito della sentenza n. 245/2021, ricostruisce le proroghe dei termini causa COVID come segue:

"4.1.– È opportuno ricostruire diacronicamente il succedersi degli interventi statali, ispirati, sia pure nella diversa modulazione tra la prima e la seconda fase dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’impellente esigenza di preservare, su tutto il territorio nazionale, la validità e l’efficacia dei titoli abilitativi altrimenti compromessa dal blocco delle attività.

4.1.1.– Con l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosidetto Decreto cura Italia), il legislatore ha approntato il primo intervento urgente. La paralisi dell’attività amministrativa e l’esigenza di garantire la protezione della salute e gli interessi collegati all’azione della pubblica amministrazione, hanno indotto il legislatore a prevedere la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi.

In larga parte sovrapponibile è la ratio che sorregge la previsione contenuta nel successivo comma 2, rilevante in questo giudizio, che dispone la proroga della validità degli atti e provvedimenti e titoli abilitativi già perfezionati, nonché lo slittamento dei termini in essi previsti.

Al di là del riferimento agli atti amministrativi di certazione (certificati, attestati), il catalogo riguarda provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, quali i titoli abilitativi, che conformano lo ius aedificandi, e nascono temporalmente limitati. Lo scopo che la proroga si prefigge è mantenere intatta la posizione dei destinatari fino alla fine dell’emergenza.

In sede di conversione in legge, si è stabilito che gli atti e i titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano «validità» per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con previsione espressamente estesa ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate.

4.1.2.– Nel luglio 2020, nel permanere dell’emergenza, il legislatore è tornato a occuparsi di alcuni provvedimenti specifici – i permessi di costruire – per ricalibrare la proroga automatica e generalizzata inizialmente disposta con l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

L’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), come convertito nella legge n. 120 del 2020, ha previsto che i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, come indicati nei permessi di costruire formatisi fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati, se l’interessato comunica di volersi avvalere di tale proroga. Al momento della comunicazione i termini non devono essere già decorsi e il titolo deve risultare conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Questa disciplina è stata espressamente estesa alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine (31 dicembre 2020).

4.1.3.– A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è nuovamente intervenuto. L’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 125 del 2020, come convertito, ha modificato l’art. 103, comma 2, sostituendo la data del «31 luglio 2020» con «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell’intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020.

L’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 125 del 2020, ha introdotto nell’art. 103 il comma 2-sexies, in cui si prevede che tutti gli atti e provvedimenti indicati al comma 2 dell’art. 103 «scaduti» tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2020 (27 novembre 2020), e non rinnovati, «si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

In questo modo, è stata recuperata la validità degli atti in scadenza nel periodo successivo al 31 luglio 2020, non compresi nella prima proroga.

La disciplina dettata dall’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 è riferita ai permessi di costruire e alla SCIA, mentre gli altri titoli abilitativi sono assoggettati alla previsione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato.

4.1.4.– Infine, con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito, con modificazioni, in legge 16 settembre 2021, n. 126, l’emergenza da COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021".

Post di Daniele Iselle

pronuncia_245_2021

Il parere preventivo non è impugnabile

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021

Il T.A.R. afferma che il parere preventivo rilasciato dall’Amministrazione non è un atto lesivo direttamente impugnabile.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Rimedi avverso l’occupazione usurpativa da parte della P.A.

22 Dic 2021
22 Dicembre 2021

Nel caso di specie, il Comune occupava il fondo di un privato in assenza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza.

Il privato reagiva con la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo che il G.A. condannasse il Comune ad emanare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri.

Il TAR Catania, qualificando i fatti di causa come ipotesi di occupazione usurpativa, ha dichiarato infondato il ricorso: le controversie aventi ad oggetto l’occupazione di fatto di immobili al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa, sono devolute alla giurisdizione del G.O.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Illegittima requisizione di proprietà e risarcimento del danno

22 Dic 2021
22 Dicembre 2021

Nel caso di specie, a seguito di alcune ordinanze sindacali che requisivano la sua proprietà, il privato domandava il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla esecuzione dei provvedimenti illegittimi, ivi compreso il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della proprietà illegittimamente requisita.

Il TAR Catania ha affermato che:

- spettano al G.O. le controversie in materia di determinazione del corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della proprietà illegittimamente requisita (cfr. art. 133, co. 1, lett. f c.p.a.);

- spettano al G.A. le controversie in materia di risarcimento del danno da esecuzione di provvedimenti illegittimi, stante l’agire iure imperii dell’Amministrazione.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Sulla definizione di “strada vicinale”

22 Dic 2021
22 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte sottolinea che per definire “vicinale” una strada privata è necessario che vi sia un uso pubblico della stessa: quindi, bisogna verificare se vi è un passaggio esercitato da una collettività di persone; se la strada è idonea a soddisfare un pubblico interesse; e se sussiste un titolo valido a sorreggere l’uso pubblico, quale può essere la protrazione di tale uso da tempo immemorabile.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

21 Dic 2021
21 Dicembre 2021

Le norme di riferimento si rinvengono agli artt. 49-50 T.U. espropri (in precedenza, all’art. 71 l. 2359/1865): per quanto qui di interesse, l’occupazione temporanea richiede che sia compilato lo stato di consistenza dei fondi e che sia determinata l’indennità di occupazione.

Il TAR Catania ha però affermato che, in casi di particolare urgenza, la compilazione dello stato di consistenza possa essere omessa, nonché che la determinazione dell’indennità non debba essere contenuta nel decreto di occupazione d’urgenza.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Principio di proporzionalità

21 Dic 2021
21 Dicembre 2021

Celebre è la definizione di questo principio data dalla dottrina tedesca: proporzionalità significa controllare se la P.A. per sparare ai piccioni non abbia usato un cannone.

Il TAR Catania ha specificato che il principio di proporzionalità è un canone di azione che impone alla P.A. di adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi emersi, evitando di imporre obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria ai fini dell’interesse pubblico (cd. verifica a tre gradini della proporzionalità).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Provvedimento di requisizione e avvio del procedimento

21 Dic 2021
21 Dicembre 2021

Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune emanava un’ordinanza di interdizione al transito in una strada interessata da un fenomeno franoso. Poiché la popolazione limitrofa rischiava di rimanere isolata, i Sindaci di due Comuni confinanti procedevano alla requisizione del fondo di un privato per realizzare una viabilità alternativa.

Il TAR Catania ha affermato che il provvedimento di requisizione d’urgenza è connotato da un’intrinseca esigenza di celerità, tale da consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, co. 1 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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