Licenza di porto di fucile per uso di caccia

17 Set 2021
17 Settembre 2021

Il TAR Palermo ha ribadito che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4 l. 110/1975: perciò, l’interesse del privato in tale materia è cedevole rispetto all’interesse per l’incolumità pubblica.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Il SUAP in crisi esistenziale

16 Set 2021
16 Settembre 2021

La competenza a emanare un provvedimento amministrativo attribuisce potere al soggetto agente, ma anche responsabilità, per esempio quella del risarcimento dei danni nel caso di ritardi, di diniego o di emanazione di atti illegittimi. 

Ma un SUAP cos'è e cosa deve fare?

Andiamo a vedere cosa dice di lui il D.P.R. 160 del 2010:

  • L'articolo 2, comma 1, sulle sue finalità, dice: "1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";
  • l'articolo 2, comma 2, aggiunge: "2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto";
  • l'articolo 4, comma 1, sulle sue funzioni, stabilisce: "1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità";
  • e l'articolo 4, comma 2, precisa: "2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";
  • l'articolo 7 stabilisce che spetta al responsabile del SUAP emanare il provvedimento finale del procedimento unico. 

Da tutto ciò si potrebbe arguire che il SUAP sia competente a emanare i provvedimenti finali di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano le imprese e la questione è particolarmente importante quando il SUAP sia esercitato in forma associata tra una pluralità di comuni, per esempio mediante un accordo con una Comunità Montana, che agisca non come organo interno di un Comune, ma come soggetto esterno.

Soprattutto in questi casi di SUAP esterno circolano dubbi: il responsabile del SUAP (che sicuramente non può essere onnisciente e coprire tutto l'arco dello scibile giuridico di cui si deve occupare il SUAP) di regola provvede dopo avere ricevuto "una indicazione" (uso un termine non tecnico apposta) su cosa fare dal funzionario comunale competente per materia. E qui inizia "la crisi esistenziale" che dà il titolo al presente post.

Perchè? Il SUAP esterno e il suo responsabile perlopiù cercano di limitare le proprie responsabilità potenziali e di scaricarle sul Comune interessato. E in quale modo cercano di fare questo? Ad alcuni SUAP piace sostenere che spetti sì al responsabile del SUAP emanare gli atti, ma che del loro contenuto il SUAP non sia responsabile, perchè "l'indicazione" del Comune sarebbe un vero e proprio parere obbligatorio e vincolante, cosicchè il SUAP agirebbe quasi come un "nudus minister" del Comune.  Altri SUAP sono più radicali e pretendono che i provvedimenti amministrativi siano emanati dal funzionario comunale e che il SUAP si limiti a trasmetterli agli interessati per via telematica. In questo modo il SUAP non avrebbe alcuna responsabilità nel caso di ritardi o di atti illegittimi.

Quindi il SUAP sembra disciplinato da disposizioni un po' vaghe, che consentono almeno tre interpretazioni del rapporto esistente tra il Comune e il SUAP: anche in questo caso il legislatore non ha creato un sistema chiaro e ordinato (un ordinamento dovrebbe essere ordinato), ma un ingranaggio giuridico più che un ordinamento giuridico, ingranaggio che ad alcuni SUAP piace far funzionare in un certo modo e ad altri in un altro modo.

Meno chiare sono le disposizioni normative, più ciascuno può provare a "tirarle" come gli fa comodo. 

Ma questi modi sono equivalenti e tutti ugualmente legittimi? Ovviamente no: magari poi in tribunale arriva la resa dei conti (anche se la questione potrebbe non avrebbe conseguenze invalidanti sull'atto, ai sensi dell'art.21-octies, co.2 della L. 241/1990, nel caso in cui si possa dimostrare un carattere assolutamente vincolato del provvedimento (cfr., Tar Napoli, 5.3.2019, n.1212).

Spesso, quando vengono approvate le grandi riforme (come, per esempio, si diceva sarebbe stato il SUAP), a me viene in mente l'antico proverbio inglese che recita: "a man maie well bring a horse to the water, but he can not make him drinke without he will", vale a dire: "un uomo può benissimo portare un cavallo all'acqua, ma non può farlo bere, se quello non vuole".

Una proposta di soluzione della questione?  Oltre alla speranza che arrivi un legislatore più bravo, si potrebbe provare a ragionare se i Comuni possano disciplinare in modo chiaro chi deve provvedere e come, con un proprio regolamento sul SUAP, ai sensi degli articoli 48, comma 3, e 89 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs 267/2000).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Catering: criterio per distinguerlo dalla ordinaria ristorazione – può essere svolto in locali propri del soggetto che somministra alimenti e bevande?

16 Set 2021
16 Settembre 2021

Il Consiglio di Stato, in sede di parere su un ricorso straordinario, si occupa di individuare il tratto distintivo del catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande (ristorazione).

In particolare, assumeva un ruolo cruciale per la controversia esaminata la possibilità, sulla base della legge della Regione Veneto n. 29/2007, che il catering possa essere effettuato presso il domicilio del committente, anche nel
caso in cui questi scelga a tal fine un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande (locale che, nel caso di specie era attiguo a quello di lavorazione degli alimenti).

Il parere conclude che, al fine di evitare che abbiano a verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale, laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata precisione il domicilio del consumatore.

Però tale domicilio va inteso in senso ampio: esso consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e  attività similari e, quindi, può essere anche un locale del soggetto effettua il servizio (riservato a uno specifico consumatore e ai suoi invitati).

Ringraziamo sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione. 
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Il carattere straordinario del ricorso per revocazione

16 Set 2021
16 Settembre 2021

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché il vizio che viene dedotto dal ricorrente non rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., trattandosi in tal caso di un errore di diritto. Difatti, il ricorrente fondava la propria domanda sulla censura di erronea applicazione dell’art. 40 c.p.a., vizio non riconducibile ad errore di fatto, ma di diritto e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere fatto valere con proposizione di appello al Consiglio di Stato.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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Balconi e 10 metri tra pareti finestrate

15 Set 2021
15 Settembre 2021

Il TAR Veneto ribadisce che i balconi costituiscono “parete finestrata” al fine del calcolo dei 10 metri previsti dal d.m. n. 1444/1968) in quanto costituiscono una proiezione verso l’esterno dell’appartamento. E dunque, nel caso di balconi che si sviluppano in continuità con il perimetro esterno del fabbricato, è dalla linea esterna della terrazza che devono essere calcolati i 10 metri, e non invece dalla portafinestra arretrata.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Trasformazione di un porticato in una sala ristorante

15 Set 2021
15 Settembre 2021

Il TAR Palermo ha affermato che la trasformazione di un porticato in una sala ristorante incide sul carico urbanistico e necessita di un titolo edilizio – ovvero, in caso di realizzazione sine titulo, di un permesso in sanatoria che motivi la sussistenza della doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Vicinitas ed impugnazione del titolo edilizio

15 Set 2021
15 Settembre 2021

Il T.A.R. Bolzano stabilisce che, se il ricorrente è proprietario di un’abitazione adiacente a quella oggetto dei lavori edili, basta la vicinitas per supportare l'interesse a ricorrere.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il superbonus, la CILA e “il chi vivrà vedrà” giuridico

14 Set 2021
14 Settembre 2021

C'era una volta l'idea che  l'ordinamento giuridico fosse tale in quanto doveva dare un ordine logico e razionale alle regole di una comunità. Se l'ordinamento giuridico non è ordinato, diventa un ingranaggio giuridico, che genera dubbi e precarietà, invece che certezze e sicurezze.

Un esempio di questa evoluzione è l'articolo 119 del D.L. 19/05/2020, coordinato con il D.L: 77/2021, dopo la conversione in legge (con la legge 108 del 2021), che riguarda il superbonus fiscale.

Per quanto riguarda il titolo edilizio, con uno scostamento dagli schemi ordinari, il comma 13-ter stabilisce che gli interventi del superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il comma 13-quater precisa poi che: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

Perchè è stato previsto un titolo di questo tipo, che si discosta dagli schemi ordinari dei titoli edilizi?  Perchè  ci si è resi conto che molti edifici non sono regolari dal punto di vista edilizio e urbanistico e, quindi, senza prima sanare le difformità, non si sarebbe potuto ottenere un permesso di costruire per effettuare gli interventi del superbonus e non si poteva presentare una SCIA, per la impossibilità di attestare la conformità dell'edificio di partenza. E perchè gli interessati non provvedono prima a sanare le difformità? In alcuni casi perchè molti comuni hanno tempi abbastanza lunghi per rilasciare le sanatorie, in molti altri casi perchè gli abusi non sono sanabili e si è diffusa l'idea che, se venisse applicata la c.d. fiscalizzazione (la sanzione sostitutiva della demolizione, ex art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/230021), non si potrebbe usufruire del superbonus, perchè il fabbricato di partenza non viene sanato con l'applicazione di tale sanzione  e gli immobili abusivi non possono godere delle agevolazioni fiscali. 

Quindi è come se il legislatore avesse detto: "tu procedi pure con gli interventi del superbonus e della eventuale abusività dell'edificio di partenza ci penserai dopo". Appunto, ma dopo come? Il "dopo" può riguardare i rapporti col Comune, quando questi scoprirà l'abuso, dopo che i lavori di ristrutturazione (pardon, di manutenzione straordinaria) sono già stati completati. E cosa accadrà a quel punto, se si scoprirà, per esempio, che l'edificio di partenza conteneva 100 metri cubi in più dell'autorizzato e anche quello finale contiene 100 metri cubi abusivi? Il Comune ordinerà di demolire l'edificio appena sistemato?

Bene non si sa: chi vivrà, vedrà. 

Ma il "dopo" in ipotesi potrebbe riguardare anche le agevolazioni fiscali ottenute col superbonus? Dove sta scritto che gli immobili abusivi non potrebbero godere delle agevolazioni fiscali? In una prima fase dell'avventura del superbonus il problema nasceva dal comma 1 dell'articolo 49 del D.P.R. 380 del 2001, il quale stabilisce: "1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

Quindi si era diffusa l'idea che non valesse la pena di fare la "furbata" di presentare una CILA per scansare il problema della conformità edilizia e urbanistica, se poi si rischiava lo stesso di perdere le agevolazioni fiscali, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 49 del DPR 380/2001.

Allora cosa ha pensato il Governo per incentivare il ricorso al superbonus anche quando l'edificio di partenza non è regolare, senza il timore di perdere le agevolazioni fiscali? Al comma 13-ter del solito D.L. 34/2020  ha scritto: "Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14".

Problema risolto? Per la maggior parte dei casi di parziali difformità direi di si. Infatti, se andiamo a vedere cosa bisogna attestare nella CILA, ai sensi del secondo periodo del comma 13-ter (richiamato dalle lettere c e d appena qui sopra citata), leggiamo che: "Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Qualche problema potremmo ipotizzarlo quando non si tratti di difformità di poco conto. Infatti, anche se non bisogna attestare lo stato legittimo,  se un soggetto, per esempio, ha ottenuto un titolo edilizio per realizzare un edificio, ma poi ne ha realizzato uno molto o del tutto diverso oppure ha poi effettuato ampliamenti in altezza o di lato, questo soggetto può serenamente fidarsi di dire che l'immobile oggetto di intervento è dotato di un titolo edilizio?

E, in casi di questo genere, la Agenzia delle Entrate potrebbe poi revocare i benefici e applicare le sanzioni?

E, con simili dubbi, i liberi professionisti si fideranno di presentare certe pratiche del superbonus?

Tutta questa precaria normativa si è resa necessaria perchè il Governo non ha avuto la forza e il coraggio di affrontare lo spinosissimo tema della sanatoria edilizia e ha preferito favorire la corsa al superbonus facendo finta che gli abusi non ci siano.

In conclusione,  in linea di massima gli edifici con qualche parziale difformità non dovrebbero correre il rischio di perdere i benefici fiscali.

Ma poi, nei singoli casi concreti un po' più complicati qua e là qualche dubbio talvolta può spuntare.

Ma bene non si sa: chi vivrà, vedrà.

Una proposta di soluzione? Affrontare in modo serio e maturo il problema delle quali opere abusive possano essere definitivamente sanate e quali debbano essere finalmente abbattute davvero.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Configura un reato qualsiasi intervento edilizio in violazione della normativa sismica (con eccezione della manutenzione ordinaria?)

14 Set 2021
14 Settembre 2021

Pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 32865 del 2021, che riguarda il reato contravvenzionale di cui all'articolo 95 del DPR 380/2001, per violazione della normativa sismica.

 A pagina 6 della sentenza viene riaffermato il noto principio che possiamo chiamare della "sentenza c.d. Ramacci" (Cass. Pen. sez. III, n 39335/2018), per cui per integrare reati ex artt 93-94-95 TUED, "...è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica....".

Secondo la Cassazione Penale più stringente, che condivido,  anche gli interventi di manutenzione rdinaria integrano i reati sismici, se attuati in violazione della legge sismica (vedi. Cass. Pen. sez. III, n 3240/2021, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, come già la Cass. Pen. n. 50662/2019): la sentenza che oggi pubblichiamo, invece, esclude che configurino reati gli interventi di manutenzione ordinaria in violazione della normativa sismica.

Si legge nella sentenza: "In particolare, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, in materia di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella costruzione di semplici "volumi tecnici", con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il suddetto reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica. La Corte d'appello ha osservato che, nel caso in esame, la sostituzione del manto di copertura del tetto, che astrattamente potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, era realizzata con pannelli, in sostituzione delle originarie tegole, così da determinare una alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie del fabbricato, configurandosi, già solo per questo, un'ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività (pagg. 3-4). Tale motivazione risulta, oltre che priva di vizi di illogicità e contraddittorietà, conforme altresì agli insegnamenti di questa Corte secondo cui, in tema di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria. Dunque, alla luce della consolidata e pacifica giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 39335 del 09/07/2018; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010; Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008)".

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

sentenza Cassazione penale n 32865 del 2021

La nozione di volume tecnico

13 Set 2021
13 Settembre 2021

Il TAR Veneto ha ricordato che per volume tecnico accessorio, pertinenziale ad un edificio esistente, si intende un manufatto strumentale ad una costruzione principale volto ad assolvere specifiche esigenze di carattere idrico, termico, tecnologico della medesima costruzione principale.

Nel caso di specie, il privato intendeva realizzare una centrale termica (di imponenti dimensioni: 23 m.l. x 9 m.l. x 2,70 m.l.); tuttavia, gli edifici che avrebbero dovuto servirsene erano annessi rustici che non necessitavano di riscaldamento o raffreddamento. Mancava dunque il rapporto di funzionalità tra la centrale termica e un edificio principale che abbisogni delle sue prestazioni.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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