Il T.A.R. Genova considera il portico una struttura che non deve rispettare l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, in quanto privo di parere finestrate. Ricordiamo che tale questione non è affatto pacifico in giurisprudenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda i limiti per impugnare la destinazione urbanistica impressa ad un’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte evidenzia che il diritto di accesso agli atti dell’Ispettorato del Lavoro, che riguardino l’attività ispettiva svolta dalla P.A. da parte del datore di lavoro, può essere limitato solamente alle dichiarazioni di soggetti che non sono (più) dipendenti dello stesso; se invece ancora lo siano, prevale il diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente. In ogni caso, la valutazione del Giudice deve essere fatta caso per caso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che è possibile impugnare gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti, in luogo dell’autonomo ricorso, qualora sussista una connessione con l’oggetto del processo e non necessariamente con gli atti originariamente impugnati, se vi è una medesima lesione nei confronti dell’interesse della parte.
Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l’impugnazione del diniego di riallaccio dell’utenza idrica tramite motivi aggiunti rispetto al ricorso avverso l’annullamento della concessione edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che le controversie relative al collaudo delle opere pubbliche spettano al Giudice Ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Qualche settimana fa avevo pubblicato su Facebook alcuni post che spiegavano che per molti italiani era impossibile chiedere il superbonus del 110%, perchè i loro edifici presentano alcune piccole difformità insanabili.
La normativa sulla sanatoria delle parziali difformità perlopiù presenta scogli insuperabili.
Sembra che a Roma finalmente qualcuno lo ha capito, tanto che i consiglieri giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno espresso un parere favorevole a due ipotesi per risolvere il problema :
1) quella di eliminare un abuso mediante un intervento di demolizione e ricostruzione, senza preventiva sanatoria dell'abuso;
2) quella di sanare le parziali difformità senza il requisito della doppia conformità, attualmente richiesto dall'articolo 36 del DPR 380/2001 (basterebbe la conformità alla normativa urbanistica vigente oggi, pagando una sanzione da 516 a 5.164 euro).
Il TAR Palermo ha affermato che la parziale difformità si distingue dalla difformità totale e dalle variazioni essenziali, poiché riguarda le modificazioni che incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Nel caso di specie, il fabbricato si rivelava un organismo edilizio totalmente differente per caratteristiche, dimensioni, volumetria e destinazione d’uso rispetto al manufatto originario, risultando il combinato di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e di lavori realizzati in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire: si doveva perciò applicare l’art. 31 e non l’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 38 T.U. edilizia può essere applicato alle sole ipotesi in cui il titolo sia stato annullato per vizi di carattere formale o procedurale, non in presenza di un vizio di natura sostanziale (cfr. di recente anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 17/2020).
Nel caso di specie, trovava applicazione anche l’art. 48 T.U. edilizia, secondo cui è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17.03.1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha offerto utili principi in riferimento all’art. 39 T.U. edilizia: in sostanza, detta norma rappresenta un’ipotesi speciale del più ampio genere dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, perciò il potere regionale può esercitarsi in presenza dei medesimi presupposti per l’autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha affermato che in materia edilizia, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere o a intervenire in giudizio, è sufficiente la mera vicinitas, senza necessità di comprovare l’esistenza di un pregiudizio specifico ed ulteriore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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