18 Novembre 2019
Il T.A.R. Bolzano, in un’articolate ed approfondita sentenza, esamina l’annosa questione delle notifiche telematiche.
Premettendo che l’Idice IPA non è considerato un pubblico elenco valido per le notifiche telematiche, il T.A.R. distingue il Registro INI-PEC gestito dal Ministero delle Sviluppo Economico dal Reginde, gestito dal Ministero di Giustizia.
Il Collegio afferma poi che, per effettuare validamente una notifica processuale nei confronti di un’impresa e/o di un professionista, occorre utilizzare esclusivamente il registro INI-PEC; al contrario, per eseguire regolarmente una notifica telematica nei confronti di una P.A. o presso l’Avvocatura dello Stato, bisogna utilizzare esclusivamente il Reginde.
Quid iuris se la P.A. non ha comunicato l’indirizzo PEC al Ministero di Giustizia?
In tal caso, a mio giudizio, non rimane che effettuare una notifica cartacea, salvo aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene, in tali casi, valide le notifiche fatte utilizzando il Registro IPA, dato che la P.A. è rimasta inerte all’obbligo di legge che prevedeva di comunicare il relativo indirizzo PEC al Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014.
Ma non sò se fidarsi di questo indirizzo: magari nel dubbio meglio farle entrambe?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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