Le definizioni uniformi del RET ovvero le buone idee rovinate da una cattiva attuazione

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall’articolo 17 bis decretolegge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), stabilisce che: «Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

L’intesa concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380  risale al  20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali.

Il comma 1 dell’art. 2 dell’Intesa, recante «Modalità e termini di attuazione», concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, sancisce che le Regioni provvedono al recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale, prodromico all’adeguamento finale ad opera dei Comuni, che devono recepire i contenuti di tali atti entro 180 giorni dal provvedimento regionale.

Ritengo che in astratto l'idea di fissare definizioni uniformi per tutto il paese sarebbe stata una buona idea, se fosse stata disciplinata in un altro modo.

Infatti è una contraddizione logica evidente stabilire definizioni che poi le regioni e i comuni hanno modificato e stiracchiato di qua e di là: questa esigenza di manipolarle è derivata soprattutto dal fatto che, se fossero state recipite dai comuni le nuove definizioni, sarebbe sorto il problema di come interpretare e applicare anche gli strumenti urbanistici  già vigenti e approvati con un lessico diverso.

L'adeguamento regionale ha inevitabilmente fatto venire meno la uniformità: ma se l'obbiettivo era l'uniformità e essa non si può raggiungere in questo modo, cosa serve fare tutto questo traffico di definizioni? Tanto valeva non fare proprio  niente.

Una soluzione sensata sarebbe stata quella di dire che i comuni utilizzeranno le nuove definizioni quando approveranno o faranno la revisione dei propri strumenti urbanistici.

La Regione Lombardia si è resa conto del problema e ha approvato la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695  che in parte ha fatto proprio questo, con riferimento al termine entro il quale i comuni devono recepire le definizioni: "4. di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della presente delibera".

La Regione Veneto, invece, non ha detto niente  su questo punto. Allora ci chiediamo se i comuni veneti potrebbero recepire le definizioni del RET e stabilire che esse non operano immediatamente, ma che verranno utilizzate per redigere i nuovi strumenti urbanistici. Tra l'altro questa soluzione avrebbe anche il vantaggio di essere l'unica che garantisce la perfetta invarianza richiesta dall'intesa.

In linea di massima mi viene da pensare di si,  salvo  per quanto riguarda la misurazione radiale delle distanze (definizione n. 30, allegato B alla DGRV 669 del 15 maggio 2018). In effetti il problema della misurazione delle distanze è accresciuto dal fatto che esse potrebbe rilevare anche nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 873 del codice civile. Quindi, in ipotesi, se il comune recepisse le definizioni uniformi e stabilisse una loro utilizzazione differita (nei nuovi strumenti urbanistici), ma  nel frattempo rilasciasse titoli edilizi che misurano le distanze non in senso radiale, ma in senso ortogonale (in attesa dei nuovi strumenti urbanistici), il rischio è che sorgano cause tra privati nelle quali il vicino pretenderebbe, invece, una entrata in vigore immediata della definizione sulle distanze.

Secondo me il compromesso potrebbe essere quello che i comuni stabiliscano l'utilizzazione differita delle definizioni, fatta eccezione per quella sulla misurazione radiale delle distanze, da fare entrare in vigore subito (le definizioni la cui efficacia è differita in questa ipotesi sarebbero di più di quelle previste dalla DGR Lombarda).

Può darsi che sia necessario anche precisare da quali parti dell'edificio si misurano le distanze.

Del resto anche in Lombardia la definizione sulla misurazione delle distanze è una di quelle che entra in vigore subito.

Questa soluzione potrebbe essere giustificata non solo per risolvere i dubbi di cui sopra, ma anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6136 del 2019, che ha stabilito che già adesso la misurazione delle distanze tra pareti finestrate va fatta in modo radiale, a prescindere dalle definizioni uniformi del RET.

A mio parere la misurazione radiale è una scelta imposta da un legislatore che non sa neanche di cosa sta parlando, ma così è e per il momento bisogna adeguarsi, ma sono convinto che prima o poi qualcuno si renderà conto dei pasticci che questa scelta comporta (per esempio, in materia di sanatoria per doppia conformità ex art. 36 del DPR 380/2001).

Ma non sarebbe ancora meglio se Regione Veneto parlasse e dicesse qualcosa?

Dario Meneguzzo - avvocato  

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Sull’acquisizione sanante

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Il T.A.R. Brescia fa il punto sull’acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis del T.U. espropri.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Concorsi pubblici ed impedimenti di salute

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Il T.A.R. spiega in che modo le problematiche di salute cd. impreviste possano incidere sulla partecipazione ai concorsi pubblici e/o a prove aventi rilevanza para-pubblicistica, autorizzandone il rifacimento.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Si può impugnare il criterio di selezione previsto dal bando?

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Si, ma non sussiste l’obbligo di impugnare subito anche la norma che prevede il prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Quando la nuova disciplina urbanistica comporta carenza d’interesse al ricorso?

25 Nov 2019
25 Novembre 2019

Il T.A.R. Brescia afferma che se la disciplina urbanistica impugnata con il ricorso è interamente sostituita da uno strumento urbanistico successivo, non impugnato con motivi aggiunti, vi è carenza d’interesse al ricorso, dato che l’accoglimento di quest’ultimo non potrebbe portare più alcuna utilità al ricorrente.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Sull’affidamento in house

25 Nov 2019
25 Novembre 2019

Il T.A.R. ricorda alcuni principi che regolano il cd. affidamento in house providing (cd. affidamento diretto, confermano che le relative controversie sono attratte dalla Giurisdizione Amministrativa.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Avvalimento e soccorso istruttorio

25 Nov 2019
25 Novembre 2019

Il TAR Piemonte, di recente, si è occupato dei rapporti tra avvalimento e soccorso istruttorio, e in particolare del caso in cui l’operatore economico che aveva dichiarato di volersi avvalere di un’impresa ausiliaria aveva presentato, quale documentazione di gara, un contratto di avvalimento sottoscritto solamente dall’altra.

Il Giudice ha dichiarato che non può essere escluso il soggetto che richiede l’avvalimento e che presenti un contratto così sottoscritto, qualora abbia contestualmente provato la propria volontà di usufruire dell’avvalimento e quella dell’impresa ausiliaria di associarsi. Inoltre, ha rimarcato il fatto che la giurisprudenza civile considera piena prova il contratto sottoscritto da una sola parte e prodotto in giudizio dall’altra, e tale principio può essere esteso anche all’ipotesi de qua.

Il principio di autoresponsabilità, infatti, non può espandersi fino a impedire qualsiasi tipo di emenda di qualunque tipo di errore, ed incontra dunque il limite del favor partecipationis.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Giurisdizione per le controversie sui finanziamenti pubblici

23 Nov 2019
23 Novembre 2019

Recentemente il TAR Piemonte ha sottolineato quale sia la linea di demarcazione nelle controversie in merito all’erogazione, da parte dello Stato, di finanziamenti pubblici.

Ha ricordato che lo spartiacque è l’ottenimento del finanziamento: pertanto, tutte le controversie che riguardano la fase di erogazione e l’adempimento delle condizioni stabilite dalla P.A., ovvero lo sviamento dei fondi, sono assegnate al giudice ordinario; mentre quelle aventi ad oggetto la presenza dei requisiti e l’eventuale annullamento d’ufficio o revoca (dopo l’erogazione del finanziamento) per motivi diversi dall’inadempimento del privato ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Le norme sulle commissioni giudicatrice si applicano anche ai settori speciali

22 Nov 2019
22 Novembre 2019

Il T.A.R. Veneto spiega perché le norme sulle commissioni giudicatrice contenute nell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 si applicano anche ai settori speciali, acqua in questo caso, nonostante l’ultimo comma dell’articolo disponga che: “il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Parti residenti all’estero e ricorso ex artt. 119 e 120 c.p.a.

22 Nov 2019
22 Novembre 2019

In una propria recente sentenza, il TAR Piemonte ha ricordato che, nel caso di ricorso in materia di contratti pubblici in cui una delle parti risieda all’estero, non si applicano i termini processuali aumentati, ma quelli “normali” (e speciali) di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., sia per la notifica sia per il deposito del ricorso.

Questo in quanto la ratio della disciplina speciale dei termini di impugnazione è improntata ad esigenze di celerità del giudizio, e quindi non può subire rallentamenti o ritardi, anche se derivanti dalla sede all’estero di una delle parti.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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