In un ricorso in materia di appalti, il ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante avrebbe eluso il divieto di impiego del prezzo più basso per gli appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), posto dall’art. 95, co. 3 d.lgs. 50/2016, poiché a suo dire solo formalmente era scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ma in realtà si compiva una distribuzione dei punteggi che privilegiava i profili economici attinenti al prezzo offerto, anziché dare preminenza ai profili qualitativi.
Il Consiglio di Stato ha respinto tali rilievi, ponendo utili principi in materia di OEPV.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha offerto principi utili sulla distinzione tra le norme di cui alle lettere c-bis e f-bis dell’art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016.
In particolare, il carattere falso o fuorviante delle informazioni rese dal concorrente finalizzato all’adozione dei provvedimenti di competenza della Stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, rientra nelle ipotesi di cui alla lett. c-bis cit.
In tal caso, la S.A. non può disporre automaticamente l’esclusione, bensì deve svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.
Queste considerazioni valgono anche in caso di omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: sono informazioni “dovute” quelle oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, nonché quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Invece, la lett. f-bis cit. ha carattere residuale, si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c-bis cit., cioè le ipotesi – invero, di non agevole verificazione – in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione da parte della S.A. dei provvedimenti di ammissione, valutazione delle offerte, aggiudicazione, o relativi al corretto svolgimento della gara.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il Consiglio di Stato ha offerto principi utili in materia di indicazione nell’offerta di gara degli oneri di sicurezza aziendali, nonché sul giudizio di anomalia dell’offerta, in linea generale e nello specifico caso di tali oneri.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il Consiglio di Stato ha spiegato i requisiti perché vi sia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice: tra le altre cose, non si configura tale vizio se il giudice, pur non avendo esaminato tutte le argomentazioni poste dalle parti a fondamento dei motivi di censura formulati, ha definito il giudizio (senza che ciò pregiudichi l’effettività della tutela) in conseguenza dell’esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione tale da non richiedere alcuna valutazione sulle altre questioni dibattute tra le parti.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il Consiglio di Stato, ha offerto un’applicazione dell’art. 53, co. 5, lett. a d.lgs. 50/2016 secondo cui “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione […] alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Nel caso di specie, sono state ritenute legittime le scelte della Stazione appaltante, la quale ostendeva all’operatore istante tutti i documenti necessari a proporre ricorso avverso l’aggiudicazione ad altro concorrente, compresi quelli forniti dall’aggiudicataria nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia e quelli idonei a dare evidenza dei prezzi offerti, mentre denegava l’accesso solo agli accordi commerciali coinvolgenti terzi operatori, in grado di disvelare dati relativi all’organizzazione ed alle scelte imprenditoriali di questi ultimi.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il T.A.R. ricorda la natura giuridica del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ritiene che per individuare il cd. responsabile materiale di un inquinamento ambientale è doveroso far applicazione del principio processuale del “più probabile che non” vigente anche nel processo civile, anziché applicare il paradigma della “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio” proprio del processo penale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le controversie relative all’indennizzo di esproprio e all’individuazione dei suoi criteri non attengono alla legittimità dell’occupazione, ma costituiscono ipotesi di opposizione alla stima effettuata dalla Pubblica Amministrazione. La relativa giurisdizione, pertanto, spetta al Giudice Ordinario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune avviava una procedura espropriativa per la realizzazione di un centro socio-culturale polivalente: l’Ente Locale occupava l’area individuata, nonché una porzione maggiore mai dichiarata in atti, salvo poi non siglare mai l’atto di cessione né il decreto di esproprio.
Il TAR Catania ha offerto principi utili in materia di occupazione sine titulo, chiarendo in particolare che:
- spetta al G.O. la controversia sull’occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella individuata nel piano particellare di esproprio;
- l’accordo per la cessione diviene inefficace se il procedimento di espropriazione per pubblica utilità non si conclude con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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