Pubblichiamo il Dossier elaborato dall'ufficio studi del Senato ai fini della conversione in legge del decreto legge 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Il T.A.R. Napoli sostiene che la decadenza del PdC per mancato inizio dei lavori entro l’anno (rectius: il completamento degli stessi nel termine dei tre anni) richiede una dichiarazione espressa del Comune: in mancanza di ciò, pur riconoscendo la natura di atto vincolato e meramente accertativo della decadenza suddetta, il titolo continuerebbe ad essere valido ed efficace.
Personalmente non ritengo corretto tale pronuncia.
L’art. 15, c. 2, I periodo del d.P.R. n. 380/2001 recita: “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.
Dalla norma si evince chiaramente che la decadenza opera ex lege ed in modo automatico, senza necessità di alcun sopralluogo da parte dell’ente e/o attività in contradditorio con il privato.
Pertanto, il provvedimento del Comune dovrebbe avere un effetto meramente dichiarativo di un effetto già predeterminato e prodotto dalla legge e non mediatamente “costitutivo”.
Di conseguenza, a mio giudizio, non si potrebbe sostenere l’ultrattività del titolo edilizio fintantoché il Comune ometta l’accertamento sulla decadenza, dato che l’effetto giuridico si è già istantaneamente prodotto con lo spirare dei termini di un anno per l’inizio lavori o di tre anni per il suo completamento, slavo le proroghe legittimamente concesse dall’ante.
In realtà il T.A.R. campano dichiara di conoscere questo orientamento giurisprudenziale, ma lo bolla come “minoritario”, aderendo a quello maggioritario di segno opposto, secondo cui è necessario un provvedimento espresso latamente “costitutivo”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 29 luglio 2020, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati “da demolire.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto principi utili con riguardo all’autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di detti impianti, a partire dal d.lgs. 387/2003 e dal d.m. Sviluppo economico 10 settembre 2010.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha ribadito che la commissione di gara, in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di attribuzione del punteggio, gode di ampia discrezionalità: il privato che voglia contestare le scelte da questa provenienti non può limitarsi a dichiarare la non condivisibilità delle scelte medesime, ma deve dimostrarne la palese inattendibilità e quindi l’insostenibilità del giudizio espresso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte ricorda che, nel caso di discrasia tra quanto affermato nelle Norme Tecniche di piano e quanto emergente dalla cartografia, prevalgono le prime.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto un’applicazione dell’art. 35, co. 18 l. 47/1985, cd. primo condono: trascorsi trentasei mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria, si prescrive il diritto in capo al Comune al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione, purché l’istanza del privato fosse corredata da tutti i documenti richiesti dalla legge per la sua definizione, anche a seguito dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.
Detto termine si applica anche al cd. secondo condono, dato che l’art. 39 l. 724/1994 richiama in toto il Capo IV della l. 47/1985, tra cui vi è il sopra citato art. 35.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha offerto principi utili in materia a partire dall’art. 93, co. 6 d.lgs. 50/2016, norma che è stata rimaneggiata con il primo decreto correttivo al nuovo Codice degli appalti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Di recente, il TAR Piemonte ha ribadito che il ricorso cumulativo è ammesso ogniqualvolta si è in presenza di un connessione tra le domande di annullamento presentate sul piano logico e funzionale. In particolare, ha ritenuto sussistente tale connessione in presenza di domande di annullamento relative a diverse procedure di gara ma proposte contro la stessa Pubblica Amministrazione e sollevando le medesime censure.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Semplificazioni? Alla fine è pur sempre un sostantivo astratto, non solo dal punto di vista grammaticale.
Pubblichiamo uno (sconfortante) studio ANCE sullo stato della legislazione sui contratti pubblici: negli anni '90 c'era una media di 8 provvedimenti all'anno, 39 nel 2019, 23 in 7 mesi del 2020, 500 provvedimenti dal 1994 a oggi, 45520 pagine, 136 Km di carta, 158 giorni per leggerle (oltre ai rimandi), centinaia sono i provvedimenti attuativi dei governi Conte I e Conte II che non sono mai stati emanati.
Potrebbe essere che per semplificare occorra prima essere competenti?
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