12 Marzo 2020
Nel caso di specie, un concorrente era escluso per aver firmato la documentazione sulle pregresse esperienze lavorative solo con una sigla, quando invece il bando prevedeva che quella documentazione dovesse essere sottoscritta, a pena d’esclusione, con firma leggibile e per esteso.
Il TAR Palermo ha dichiarato nulla tale norma della lex specialis e illegittima l’esclusione, per violazione del principio di tassatività dei motivi di esclusione (art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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