Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: tra le altre cose, tale obbligo dichiarativo deve essere affermato sia ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. f d.lgs. 163/2006 sia ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".
Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli".
L'assessorato dalla pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea organizza, venerdì 21 febbraio 2020, un seminario per fare il punto sulle recenti novità regionali in ambito edilizio – approvate proprio in questi giorni – sulla possibilità di regolarizzare le difformità realizzate prima del 1977, sul recupero dei settotetti ai fini abitativi e sui criteri di applicazione del "piano casa a regime" (l.r. 14/2019 artt. 6-11).
L'incontro è coordinato dal dirigente del comune di Spinea arch. Fiorenza Dal Zotto. Interverranno, quali relatori: avv. Stefano Bigolaro dello Studio Domenichelli di Padova, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese dello studio MDA di Padova, Venezia e Treviso.
Il seminario si svolgerà a Spinea, presso la sala parrocchiale della Chiesa dei Santi Vito e Modesto, in piazza Marconi n. 64.
Si allega il programma.
Alleghiamo anche un racconto dell'arch. Fiorenza Dal Zotto che fa capire l'utilità delle nuove leggi regionali.
Il TAR Veneto ha deciso un ricorso col quale il ricorrente chiedeva che il comune prendesse in carico le opere di urbanizzazione realizzate in forza di una convenzione di lottizzazione del 1982.
Il comune si era opposto facendo valere due ordini di ragioni: in primo luogo, le previsioni convenzionali escluderebbero che a carico dell’Amministrazione potesse rinvenirsi un siffatto obbligo; inoltre ci sarebbero stati alcuni scostamenti tra il frazionamento progettato e lo stato attuale dei luoghi (ciò implicherebbe che alcune parti del sedime stradale insisterebbero in proprietà privata con il conseguente impedimento del trasferimento delle opere nella titolarità del Comune fino alla regolarizzazione dello stato di fatto).
Ma il comune perde la causa con un articolata sentenza.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Il T.A.R. Trento ricorda l’ambito di applicazione della cd. soccorso istruttorio con particolare riferimento all’offerta tecnica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sul delicato rapporto esistente tra la potestà pianificatori dei Comuni ed i poteri inquisitori del Giudice.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che, nel caso di provvedimenti di secondo grado (revoca, annullamento d’ufficio o decadenza) che portino all’eliminazione di atti amministrativi per i quali si era formato un precedente affidamento del privato, è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sull’avvalimento cd. di tipo tecnico-operativo.
In particolare, tale tipo di avvalimento è ammissibile solo se le risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario sono specificamente e precisamente indicate nel contratto di avvalimento, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla gara di appalto. Ma tale contratto deve essere interpretato alla stregua delle norme civilistiche, in particolare facendo riferimento alla buona fede contrattuale.
Inoltre si rileva che, secondo il Giudice amministrativo, quando oggetto dell’avvalimento nell’appalto è un’attestazione SOA, l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata la sua intera organizzazione aziendale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che il ricorso non può essere notificato direttamente presso la sede della P.A., ma deve avvenire presso l’Avvocatura dello Stato; in caso contrario, il vizio procedurale comporta la nullità della notifica, sanabile dalla costituzione della parte in giudizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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