Secondo il Consiglio di Stato, la norma regionale che disponga un’inchiesta pubblica ai fini dell’adozione della VIA non contrasta, anzi sembra incoraggiata, dal Codice dell’ambiente italiano e dal diritto dell’UE.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorrente non ha l’onere di notificare il ricorso al TAR a tutte le Amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi, ma solo a quelle che abbiano espresso una posizione specificamente lesiva della sfera giuridica dell’attore.
Se l’adempimento non viene rispettato, ciò determina un’inammissibilità parziale, limitata ad alcuni motivi del ricorso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ha affrontato il caso di un provvedimento amministrativo annullato per incompetenza relativa (nella specie, errata composizione dell’Organo collegiale), le cui acquisizioni istruttorie però sono state riprese dal provvedimento adottato in sede di riedizione del potere.
Il secondo provvedimento risente dell’illegittimità del primo?
Il Consiglio ha risposto affermativamente, poiché l’Organo incompetente aveva un potere condizionante e determinante rispetto alle acquisizioni istruttorie, che quindi non hanno potuto beneficiare del vaglio di un Organo in composizione regolare.
Tuttavia, se l’Organo incompetente si fosse limitato alla doverosa richiesta di pareri ad Amministrazioni terze, ciò non avrebbe potuto fondare di per sé l’illegittimità del successivo provvedimento in cui l’Organo regolare abbia valorizzato i pareri ricevuti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Bolzano aderisce all’orientamento secondo cui l’omessa pubblicazione dell’ammissione altrui sul sito della S.A. comporterebbe lo slittamento del termine impugnatorio sino al momento dell’aggiudicazione. Si ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già specificato che, se il vizio è palesemente rinvenibile in una delle sedute pubbliche che ammetta l’ammissione illegittima, il termine inizierebbe a decorrere da quell’istante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che non ha quindi tenuto conto delle censure introdotte solo nelle memorie successive.
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Il T.A.R. afferma che le ordinanze implicanti lo sgombero dei rifiuti devono contenere un accertamento serio ed esaustivo sulle responsabilità del c.d. proprietario incolpevole: lo stesso, infatti, non può rispondere semplicemente quale proprietario dell’area se non è ravvisabile una sua condotta colposa o dolosa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, una delibera della Giunta regionale veneta dichiarava “non più applicabili” le norme contenute in una legge regionale veneta, che disponeva l’inchiesta pubblica ai fini dell’adozione della VIA.
Secondo gli elementari principi della gerarchia delle fonti, l’atto regolamentare non può abrogare o disapplicare una norma di rango legislativo.
Il Consiglio di Stato, pertanto, ha concluso che la D.G.R.V. in questione abbia semplicemente espresso una valutazione della Pubblica Amministrazione in ordine al diritto vigente: la bontà di tale valutazione sarà oggetto del sindacato giurisdizionale.
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Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interesse e la legittimazione a ricorrere devono sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione.
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Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente, poiché la ratio ispiratrice dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è evitare le intercapedini tra fabbricati – non importa se costituenti corpi di fabbrica di un unico edificio – a tutela della salubrità igienico-sanitaria dei luoghi.
Se nel PRG vi fossero delle norme in deroga a tali distanze, esse sarebbero illegittime per violazione del d.m. 1444/1968 (in quanto di stretta attuazione dell’art. 41-quinquies, co. 8 l. 1150/1942).
Da parte sua, la Corte di cassazione ha chiarito che il Giudice di merito, di fronte ad una norma dello strumento urbanistico in contrasto con l’art. 9 d.m. 1444/1968, ha il dovere di disapplicarla e di applicare direttamente le prescrizioni del citato decreto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo la lettera del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, alle associazioni Transparency International Italia, Riparte il futuro e Civico97, contenente alcune critiche al rapporto “L’anticorruzione nei comuni italiani”, dalle associazioni elaborato e reso noto alla stampa nei giorni scorsi.
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