12 Marzo 2015
Pubblichiamo, in attesa della promulgazione e della relativa pubblicazione sul BUR, la Legge Regionale del Veneto n. 4/2015 ("Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali") approvata dal Consiglio Regionale in data 06 marzo 2015.
Questa Legge, che modifica anche la L. R. Veneto n. 11/2004, contiene importanti novitĂ in ambito urbanistico.Â
Segnaliamo, in particolare, l'art. 2 che concerne la nuova determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza.
Merita attenzione il terzo comma di questo articolo secondo cui: "Resta fermo quanto giĂ determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purchĂ© la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio".Â
Probabilmente il legislatore regionale voleva risolvere il problema del recupero degli oneri non versati: i Comuni, infatti, negli anni scorsi spesso hanno calcolato gli oneri sulla base della L. R. Veneto n. 61/1985 e non sulla base dell'art. 16, c. 9 Â del DPR n. 380/2001, che prevede una misura variabile dal 5 per cento al 20 per cento.
A parte i dubbi di costituzionalità di questa nuova disposizione, essa, però, come talvolta capita, quando si vuole dire e non dire,  è scritta in modo talmente contorto che non sembra idonea a risolvere il problema.
Mi chiedo, infatti, se i Comuni si sentiranno tranquilli a omettere di recuperare gli oneri sulla base di una disposizione del genere (della serie: "e se poi la Corte dei Conti ritenesse che una disposizione scritta così in pratica non dice niente di comprensibile?")  Â
Dario meneguzzo - avvocato
233a seduta - DLCR 005 - PDL48
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