Accordo di programma nei comuni sprovvisti di PAT

16 Ott 2023
16 Ottobre 2023

Il T.A.R. Veneto afferma che l’istituto dell’accordo di programma, delineato dagli art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e 6 della l.r. Veneto n. 11/2004, può essere concluso sia dai Comuni dotati di PAT sia da quelli sprovvisti. Nei secondi, però, non si può invocare la procedura semplificata di varante urbanistica prevista dall’art. 7, c. 2 della l.r. Veneto n. 11/2004, in quanto occorre seguire la procedura ordinaria prevista dalla l.r. Veneto n. 61/9185, stante il tenore dell’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 sul cd. periodo transitorio, che impone ai Comuni di seguire le procedure di tale pregressa legge regionale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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