Accordo di programma nei comuni sprovvisti di PAT
Il T.A.R. Veneto afferma che l’istituto dell’accordo di programma, delineato dagli art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e 6 della l.r. Veneto n. 11/2004, può essere concluso sia dai Comuni dotati di PAT sia da quelli sprovvisti. Nei secondi, però, non si può invocare la procedura semplificata di varante urbanistica prevista dall’art. 7, c. 2 della l.r. Veneto n. 11/2004, in quanto occorre seguire la procedura ordinaria prevista dalla l.r. Veneto n. 61/9185, stante il tenore dell’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 sul cd. periodo transitorio, che impone ai Comuni di seguire le procedure di tale pregressa legge regionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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