Chiarimenti della Regione Veneto su SUAP e permesso in deroga in relazione al parere di compatibilità sismica sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione
Con una nota a firma del Direttore dott. ing. Vincenzo Artico, la Regione Veneto ha fornito chiarimenti in merito alla necessità o no di acquisire il parere di compatibilità sismica sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001, in relazione a interventi edilizi ricadenti nella fattispecie di SUAP in deroga ex art. 3 L.R. 55/2012 e Permesso di Costruire in deroga ex art. 14 del DPR n. 380/2001.
Nel caso di localizzazione delle opere pubbliche in difformità agli strumenti urbanistici e territoriali, previsto dall’art. 24 della L.R. n.27/2003, il Consiglio Comunale può approvare un progetto di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici e territoriali. Tale norma, come nel caso precedente, introduce una procedura amministrativa agevolata precisando che rimangono comunque “fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali” (art. 24, comma 2).
Si ritiene che anche in tale circostanza non siano consentite esplicite deroghe alle norme di carattere sanitario, ambientale o di pubblica incolumità, consentendo tuttavia di modificare le tempistiche per il rilascio del parere di compatibilità sismica sulla variante urbanistica che dovrà comunque essere reso prima dell’approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Comunale.
Nel caso di varianti degli strumenti urbanistici che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo è possibile presentare un documento di “asseverazione”, redatto da tecnico abilitato, nel quale si dà evidenza della non necessità della valutazione sismica (D.G.R. 1572/2013 e 899/19). Rientrano in tale fattispecie:
- Varianti di modifica alla normativa;
- Varianti di riduzione di previsioni di edificabilità e trasformabilità (ambiti, densità, altezze,ecc);
- Varianti verdi di cui all’art. 7 L.R. n. 4/2015;
- Varianti di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul consumo di suolo;
- Varianti disciplinate dall’art. 50 commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/1985, limitatamente alle fattispecie che non incrementino le quantità (volumi, superfici coperte, altezze, superfici utili, ecc.) degli interventi edilizi previsti, non modifichino le destinazioni degli edifici e delle aree, nonché la capacità insediativa del piano.
La non necessità di valutazione sismica può essere asseverata anche per ulteriori fattispecie non comportanti aumenti dei carichi urbanistico/insediativi e trasmessa alla Scrivente al fine del monitoraggio di attuazione della norma.
Va altresì rilevato che in questo momento l’onere maggiore per le nuove Amministrazioni individuate in zona sismica 2 con DGR n. 244/2021 (148 Comuni), tenute quindi ad adeguare i propri strumenti urbanistici, è rappresentato dalla realizzazione dello studio di microzonazione sismica con 2° livello di approfondimento (o eventuale 3°) su tutte le parti di territorio suscettibili di amplificazione sismica, come individuate nel 1° Livello, in cui siano previste trasformazioni urbanistico-edilizie e incremento dei carichi urbanistico/insediativi, riferendosi nello specifico a tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, alle zone a servizi di interesse intercomunale e a quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.
Allo scopo di agevolare l’attività di tali Comuni occorre precisare che possono essere individuati interventi non significativi sotto il profilo della microzonazione sismica in quelli che non prevedano sopraelevazione o un aumento dei carichi urbanistici, fatto salvo la necessità che siano realizzati in aree non suscettibili di effetti sismici locali, come determinate dallo studio di microzonazione sismica di 1° livello (amplificazione solo stratigrafica e assenza di instabilità).
Si individuano quindi preliminarmente i seguenti interventi che possono comportare varianti agli strumenti urbanistici oggetto di una valutazione tecnica semplificata:
• infrastrutture stradali e ferroviarie realizzate in territorio di pianura prive di viadotti;
• parcheggi, rotonde e piste ciclabili;
• centri di raccolta rifiuti.
In tali situazioni le varianti dovranno essere corredate da uno studio di microzonazione sismica di 3° livello, limitato all’ambito territoriale interessato dall’opera.
Ulteriori interventi di variante agli strumenti urbanistici che non prevedano sopraelevazioni o aumento dei carichi urbanistici/insediativi realizzati in aree non suscettibili di effetti sismici locali potranno analogamente essere attestati da tecnico abilitato e trasmessi agli Uffici regionali.
A parte in effetti la confusione tra tra deroga art. 3 e variante art, 4 – rimane il fatto che le nuove Amministrazioni individuate in zona sismica 2 con DGR n. 244/2021 (148 Comuni), sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici- In Regione chiamano variante anche l’art. 3 anche se non cambia la zona immagino-
Chiarimenti non condivisibili. Gli interventi SUAP “in deroga” ex art. 3 LR 55/2012, così come quelli disciplinati dall’art. 14 del DPR 380/2001 non costituiscono variante urbanistica (non è prevista delibera di adozione) e pertanto non necessitano di parere idraulico e sismico. La procedura “in variante” è invece quella disciplinata dall’art. 4 LR 55/2012.
Nei Comuni in regola con la microzonazione sismica la pretesa di subordinare la procedura al parere regionale è un inutile aggravio del procedimento.
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