Gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC)
Il TAR Veneto ha ricordato che gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) previsti dalla l.r. Veneto 14/2017, esclusi dal divieto di consumo di nuovo suolo, includono per espresso disposto normativo solo le parti di territorio già pianificate, ovvero oggetto di un PUA approvato (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buon giorno Architetto, – nel merito al fatto del non obbligo restituzione compensazione della perequazione in caso di non utilizzo da parte dei privati della potenzialità edificatoria;
Immagino si vuole pure dire che anche un accordo ex art. 6 lr 11/2004, in cui è stata fatta una variante al PI, e poi con una delibera di Giunta si andava a precisare che per l’importo della perequazione prevista nell’accordo si dovevano realizzare delle opere pubbliche, da precisare entro 6 mesi, e ad oggi non è stato mai fatto; nel frattempo l’area era decaduta ex art. 18, c. 7 della le. 11/2004, e poi riconferma nel 2022; la domanda sarebbe: che succede / che conseguenze ha il fatto che non siamo mai stati pagati tali importi o l’amministrazione non ha mai determinato / definito le opere da realizzare, in pratica ci si ritrova a distanza di 7 anni ancora a non decidere NULLA su cosa fare.
In ogni caso, secondo me, la previsione era decaduta per effetto dell’art. 18 della l.r. 14/2017. Ma, a parte questo, segnalo che la sentenza è davvero molto, molto interessante perchè approfondisce questioni quali :
– non obbligo restituzione compensazione della perequazione in caso di non utilizzo da parte dei privati della potenzialità edificatoria;
– parere asl sui pdl;
– fasce di rispetto cimiteriali e loro edificabilità;
– decadenza previsioni urbanistiche, ecc.
Molto interessante. Grazie
Poi ci sono le disposizioni transitorie di cui all’art. 13, che al comma 9 dice:
9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.
Ma lo stesso articolo al comma 6 dice pure:
ambiti di intervento.
6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell’accordo.
Per cui anche gli accordi pur non facendo consumo di suolo non entrano nel consolidato??? Se poteva rispondere – grazie Avvocato
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