Il PAT ha natura programmatica

13 Ago 2013
13 Agosto 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 agosto 2013 n. 1056, conferma la natura programmatica e non immediatamente lesiva del P.A.T. esponendo che: “6.2. Dall’altro, deve rilevarsi la non immediata lesività delle previsioni “strutturali” e di obiettivo contenute nel P.A.T., posto che la specifica localizzazione dei singoli assi viari, compreso quello che interessa la presente controversia – benché riportato nella tavola n. 4 “Carta delle Trasformabilità” allegata al P.A.T. (cfr. doc. 4 della parte resistente) quale “viabilità secondaria e minore da riqualificare/potenziare” – risulta normativamente demandata al distinto livello di pianificazione da realizzarsi con il Piano degli Interventi.

6.3. Infatti, l’art. 13, comma 1, della L.R. del Veneto n. 11 del 2004 stabilisce che «il piano di assetto del territorio (P.A.T.), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili (…)», specificando al comma 3, lettera b), del medesimo articolo che «il P.A.T. è formato: (…) b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali».

6.4. L’art. 17, comma 2, lettera h), della citata L.R. n. 11 del 2004, inoltre statuisce che: «il P.I. in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (P.A.T.) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: (…) h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare».

6.5. Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, dalla tavola n. 4 “Carta delle Trasformabilità” allegata al P.A.T., non derivava alcun onere di immediata impugnazione a carico dei ricorrenti, trattandosi di una mera “indicazione progettuale”, per la cui puntuale localizzazione risulta necessaria l’adozione del P.I.”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1056 del 2013

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