Il TAR Veneto si allinea al CdS: negli accordi art. 6 deve sussistere una stretta correlazione tra l’intervento edilizio e la localizzazione dello standard perequativo

13 Mag 2014
13 Maggio 2014

Segnaliamo in materia di perequazione la sentenza del TAR Veneto n. 590 del 2014, che mette  un paletto a una figura che, peraltro, non smette di sollevare in molti interpreti perplessità anche di ordine generale. 

Scrive il TAR: "2. Ciò premesso è possibile concentrarsi sull’esame del merito del ricorso, rilevando sin d’ora come risulti fondato il primo motivo, laddove si sostiene il venire in essere di un illegittimità derivata, riconducibile all’illegittimità degli atti impugnati nel ricorso RG 896/2011, limitatamente a quanto successivamente disposto dalla sentenza n. 616/2014 del Consiglio di Stato.

2.1 Con detta pronuncia si è, infatti, sancita l’illegittimità del Piano degli Interventi nella parte in cui aveva posto a carico dell’impresa controinteressata una modalità di perequazione che prevedeva la realizzazione di una piazza (denominata Piazza della Vittoria), posta in una località non immediatamente contigua all’intervento oggetto del accordo pubblico – privato di cui all’App 16.

Si era così disposta non solo l’illegittimità in parte qua del primo Piano degli Interventi, ma soprattutto l’illegittimità dell’App 16, approvata dapprima con la delibera del Consiglio comunale n. 07 del 23/02/2011 e poi recepita nel PI n. 2.

2.2 Risultano, infatti, condivisibili le osservazioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato nella pronuncia sopra citata, laddove si è evidenziata l’esistenza di un quadro giurisprudenziale diretto a rilevare una stretta correlazione tra l’intervento edilizio e la localizzazione dello standard.

Si è ritenuto, pertanto, che la previsione contenuta nell’App 16 contrasta con il criterio di radicamento territoriale degli standard sopra evidenziato, circostanza suscettibile di determinare un effettivo contrasto degli atti impugnati con il primo ricorso, e con quello ora sottoposto al presente Collegio, con l'art. 46 delle norme tecniche del PAT con consequenziale declaratoria di illegittimità in parte qua.

2.3 Nella rimanente parte della pronuncia il Consiglio di Stato ha, inoltre, confermato le conclusioni cui era giunto questo Tribunale che aveva ritenuto di rigettare i motivi ulteriori, mediante i quali si era proposta l’impugnazione avverso il primo piano degli interventi.

2.4 Va rilevato come sussista una stretta correlazione tra il procedimento che ha portato all’approvazione del primo Piano degli interventi, nella parte in cui approva l’App 16 e, ancora, le delibere in questa sede impugnate nella parte in cui anche queste ultime ritengono di confermare le statuizioni in precedenza espresse e con riferimento all’accordo pubblico - privato oggetto dell’App.

2.5 Questo Collegio ritiene infatti, di condividere le conclusioni cui è giunta la pronuncia del Consiglio di Stato n. 616/2014 nella parte in cui ha, altresì, rigettato l’eccezione di improcedibilità che, a sua volta, aveva come presupposto proprio l’avvenuta emanazione degli atti relativi al Piano degli Interventi n. 2 ora impugnati.

2.6 Al fine di accogliere la censura di illegittimità derivata risulta, infatti, dirimente constatare che la delibera n. 15 del 2012 di adozione del Piano degli Interventi n. 2 sancisce, espressamente, che quest’ultima “recepisce il piano degli interventi vigenti conseguentemente le previsioni urbanistiche rimangono sostanzialmente invariate” e che, ancora, “per quanto riguarda la variante approvata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 7 del 23/02/2011 su proposta della ditta Cama, si confermano i contenuti della predetta deliberazione, conformandoli al presente piano degli interventi”.

2.7 L’espressa dizione diretta a confermare i contenuti di un provvedimento ora in parte annullato, deve ritenersi inequivocabile diretta ad includere, nell’ambito del Piano degli Interventi ora impugnato, i contenuti dell’App 16 nella parte in cui quest’ultimo comprende, ancora, la realizzazione di Piazza della Vittoria, opera la cui previsione era stata ritenuta essere in violazione dei principi in materia di standard e di perequazione urbanistica.

2.8 A fronte del dato letterale presente nella delibera n. 15/2012 si deve ritenere come le delibere relative al Piano degli Interventi n. 2, per quanto attiene i contenuti dell’App 16, si pongano nell’ambito di un unico segmento procedimentale, finalizzato a reintrodurre una determinata pianificazione urbanistica di un’area ben individuata.

2.9 Detto segmento procedimentale, pur essendo stato inserito nell’ambito di un nuovo - e più ampio - procedimento di approvazione di un nuovo Piano degli Interventi, si è concluso con l’adozione di un atto confermativo che, in quanto tale, ha inteso riprodurre le medesime previsioni urbanistiche di un atto in precedenza annullato.

2.10 E’ la stessa Amministrazione comunale a ricordare le circostanze in relazione alle quali era maturata l’esigenza di approvare nuovamente l’App. 16, esigenza venuta in essere al fine di consentire all’Amministrazione comunale, per il tramite del Consiglio comunale, di approvare, specificatamente e sul punto, l’oggetto dell’accordo di cui si tratta.

2.11 Si consideri ancora, come detta illegittimità sia stata immediatamente eccepita dalla ricorrente all’atto di proposizione del ricorso, facendo un espresso rinvio a tutti i vizi in precedenza dedotti.

E’ evidente che in quella fase il ricorrente non conosceva, ancora, gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato che ha poi individuato quell’unico vizio suscettibile di annullare l’App. 16.

2.11 Sostenere, come fanno le parti resistenti, che sussisteva un onere di indicare espressamente il vizio di invalidità derivata così come poi accolto dal Consiglio di Stato, non tiene conto delle peculiarità della fattispecie in esame e, nel concreto, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la stessa pronuncia del Consiglio di Stato n. 616/2014, legittimando il comportamento dell’Amministrazione comunale diretto ad emanare un nuovo provvedimento che sostanzialmente ricomprende i vizi del precedente.

2.12 Si consideri, ancora, che il Piano degli Interventi n. 2, nella parte in cui conferma le previsioni dell’App. 16 in precedenza annullate, risulterebbe comunque nullo ab origine laddove, e nel momento in cui, sia possibile accertare il passaggio in giudicato della sentenza n. 616/2014.

Sul punto, infatti, risulterebbe applicabile l’art. 21 septies della L. n. 241/90 che, unitamente ad un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 06-11-2013, n. 1506), ha ravvisato l’applicazione di detto istituto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione “cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano…”.

2.13 E’, inoltre, necessario considerare come, nelle successive memorie, l’Amministrazione comunale ha riferito di aver attivato il procedimento di esecuzione della sentenza n.616/2014 al fine di modificare gli oneri perequativi contenuti nelle delibere impugnate con il ricorso RG 896/2011.

2.14 Con riferimento a detta circostanza non si comprende come sia possibile attivare un procedimento diretto a rideterminare la perequazione urbanistica in precedenza disposta e nel contempo sostenere, nel presente giudizio, la legittimità di quel provvedimento che pure contiene l’esecuzione delle opere ritenute illegittime.

2.15 In considerazione di quanto sopra esplicitato è, pertanto, possibile ritenere che la già accertata illegittimità del contenuto dell’App. 16 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 616/2014 ha l’effetto di determinare l’illegittimità derivata, seppur anche qui in parte qua, dei provvedimenti di adozione e approvazione del PI n. 2 in questa sede impugnati".

Geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 590 del 2014

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