In quali limiti il Comune può individuare aree sensibili vietando l’installazioni di impianti telefonici

13 Ott 2014
13 Ottobre 2014

In relazione all’art. 87 del D. Lgs. 259/2003, il TAR Veneto precisa entro quali limiti il Comune può individuare aree sensibili nelle quali è vietata l'installazioni di impianti telefonici.

Si legge nella sentenza n. 1291 del 2014: "3.2 L’infondatezza dei motivi sopra citati è, peraltro, strettamente conseguente alla legittimità delle disposizioni contenute nell’art. 50 del Regolamento e della circolare regionale.

3.3 L’art. 50 si limita, infatti, ad individuare alcune aree sensibili (tra i quali rientrano i parchi e le aree per gioco e lo sport), vietando l’installazione degli impianti in questione in determinate zone e introducendo, così, un criterio diretto esclusivamente alla localizzazione degli impianti che, in quanto tale, non integra la fattispecie di un divieto generalizzato su tutto il territorio comunale.

3.4 Si è affermato che “vanno considerati criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi degli impianti (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 10-06-2011, n. 882)”.

3.5 Ne consegue che l’individuazione dei siti sensibili prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di cui all’art. 87 del D. Lgs. 259/2003, risultando dirimente, al contrario, constatare l’esistenza – o meno - di un effettivo contrasto tra l’opera da realizzare e la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale e, ciò, in applicazione di un potere conformativo proprio dell’Amministrazione comunale.

3.6 E’ del tutto evidente che condividere l’interpretazione di parte ricorrente, nella parte in cui assume a circostanza determinante l’accertamento che la destinazione di una determinata area non sia stata in concreto - e in quel momento – posta in essere, avrebbe l’effetto di incidere sull’effettività del potere pianificatorio del Comune, introducendo un elemento di incertezza circa l’eventuale legittimità dell’opera in un momento successivo, allorquando il parco venisse effettivamente realizzato.

Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate e vanno respinte.

4. E’ infondato, in ultimo, anche il sesto motivo mediante il quale si sostiene l’illegittimità della circolare Regionale n. 12 12/07/2001, in quanto la Regione avrebbe dovuto dettare ai Comuni i criteri di adozione dei Regolamento solo con Legge Regionale, e non una Circolare, come poi è avvenuto in concreto.

4.1 Sul punto va rilevato che l’art. 8 della L. 36/2001 attribuisce alle Regioni “l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile”, disposto quest’ultimo che consente di ritenere come sia di competenza proprio delle Regioni l’esercizio dei poteri di indirizzo e di direttiva nella disciplina del territorio nella localizzazione degli impianti in questione".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1291 del 2014

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