Arrivano al pettine i nodi del piano casa: il TAR Veneto chiarisce che non deroga alla distanza dai confini
Il TAR Veneto. in una recentissima sentenza, rimeditando il suo precedente orientamento in materia di piano casa e deroga alla distanza dai confini, preso atto che nella legge sul piano casa del Veneto non vi è una norma che espressamente ammetta una deroga alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, conclude che il piano casa del Veneto non può derogare alla distanze dai confini.
Nello stesso senso si vedano alcune note dell'avv. Stefano Bigolaro e del sottoscritto, pubblicate nel corso del tempo su Venetoius:
http://venetoius.myblog.it/2010/10/22/secondo-il-tar-il-piano-casa-del-veneto-consente-di-derogare/
http://italiaius.it/piano-casa/appunti-in-vista-del-terzo-piano-casa
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Quando abbiamo fatto il primo convegno sul nuovo piano casa regionale a Spinea, abbiamo subito intravisto , nel primo comma dell’articolo 6 la possibile soluzione a tutta una serie di problemi che sarebbero derivati dalle deroghe “ampie” a tutte le norme dei prg (parcheggi, impermeabilità suoli, caratteristiche alloggi e loro metrature, modalità di accesso ai lotti, ecc.). Ricordo l’intervento di Eleonora Marcandoro proprio sul punto, nella consueta riunione con i relatori preparatoria al convegno. Poi con arch. Berto, avv. Bigolaro, avv. Barel, avv. Veronese, avv. Chinello, avv. Marcandoro si era proposto di interpretare l’articolo 6 proprio nel senso ora indicato dal Tar Veneto! Peccato che quella sollecitazione non sia stata allora colta dalla regione nella circolare esplicativa. Ora molti danni sono stati fatti e sono ancora in corso. A vederla positivamente, possiamo dire che almeno potremo limitare quelli futuri. Una magra consolazione.
Non ho parole. Non mi resta che aggrapparmi ad un aforisma di Immanuel Kant: “L’intelligenza di un individuo si misura dalla qualità d’incertezze che è capace di sopportare.”
Due sole osservazioni: in ritardo, ma ne valeva la pena.
E’ un mutamento giurisprudenziale dovuto non a un giudice d’appello che smentisce quello di primo grado, ma a un ripensamento indotto dalla “dottrina”, come espressamente riconosce la sentenza.
Insomma, è un omaggio alle idee che esprimiamo e al fatto che è bene esprimerle.
Contribuiamo a formare l’ordinamento al pari del legislatore e dei giudici, direbbe Ivone Cacciavillani. O, se vuoi, a volte sembra di non essere inutili.
Ciao Dario, complimenti per il sito, che come vedi svolge un ruolo importante.
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