La perequazione urbanistica attiene alla potestà pianificatoria e conformativa del territorio e non all’ordinamento civile
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3435 del 2015 coglie l’occasione per ribadire che la perequazione urbanistica attiene alla potestà pianificatoria e conformativa del territorio e non all’ordinamento civile. Infatti, è pur vero che attraverso l’utilizzo di tecniche perequative sono creati i presupposti per l’utilizzabilità dei diritti edificatori in funzione perequativa e compensativa, sulla base di una autonoma trasmissibilità di tali posizioni giuridiche, ma ciò non toglie che tali tecniche attengono alla fase della conformazione edilizia ed al suo dinamico evolversi e non alla creazione di diritti reali interferenti con quelli tipici di disciplina codicistica, o con la tutela e le garanzie assicurate dallo Stato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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