Le obbligazioni pecuniarie verso il comune assunte con una convenzione urbanistica non si estinguono se l’area viene confiscata

25 Set 2015
25 Settembre 2015

Un comune ha approvato un piano di recupero e sottoscritto una convenzione con i proponenti.

All’art.2 era previsto la corresponsione da parte dei proponenti della somma di euro 157.317,10 a titolo di monetizzazione delle superfici per opere di urbanizzazione secondarie di aree non reperite e di conguaglio per verde attrezzato.

La suindicata somma avrebbe dovuto essere versata in quattro rate di importo eguale ( euro 39.329,27), di cui la prima all’atto di stipula della convenzione e le altre entro sei, dodici e diciotto mesi dalla sottoscrizione di detta convenzione, ma soltanto la prima di esse veniva versata nei termini mentre le altre tre rimanevano insolute.

Il Comune ha quindi diffidato a versare l’importo dovuto e l’interessato ha impugnato tale determinazione innanzi al TAR per il Veneto, sostenendo, tra l'altro, che l'obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta, a causa della confisca delle aree da parte della Autorità Giudiziaria.

Il TAR  ha respinto il ricorso e la sentenza è stata ora confermata anche dal Consiglio di Stato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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