Le obbligazioni pecuniarie verso il comune assunte con una convenzione urbanistica non si estinguono se l’area viene confiscata
Un comune ha approvato un piano di recupero e sottoscritto una convenzione con i proponenti.
All’art.2 era previsto la corresponsione da parte dei proponenti della somma di euro 157.317,10 a titolo di monetizzazione delle superfici per opere di urbanizzazione secondarie di aree non reperite e di conguaglio per verde attrezzato.
La suindicata somma avrebbe dovuto essere versata in quattro rate di importo eguale ( euro 39.329,27), di cui la prima all’atto di stipula della convenzione e le altre entro sei, dodici e diciotto mesi dalla sottoscrizione di detta convenzione, ma soltanto la prima di esse veniva versata nei termini mentre le altre tre rimanevano insolute.
Il Comune ha quindi diffidato a versare l’importo dovuto e l’interessato ha impugnato tale determinazione innanzi al TAR per il Veneto, sostenendo, tra l'altro, che l'obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta, a causa della confisca delle aree da parte della Autorità Giudiziaria.
Il TAR  ha respinto il ricorso e la sentenza è stata ora confermata anche dal Consiglio di Stato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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