Le scelte urbanistiche vanno motivate?

12 Nov 2014
12 Novembre 2014

Il T.A.R. Bolzano ribadisce che, di regola, le scelte urbanistiche di un ente locale non vanno puntualmente motivate perché si tratta di decisioni connotate da forte discrezionalità amministrativa. Ovviamente questo principio non vale laddove ci siano degli interessi qualificati e/o delle aspettative giuridicamente rilevanti dei privati.

Nella sentenza n. 250/2014 si legge: “Questo Tribunale, con la sentenza n. 377/12, ha accolto il ricorso a suo tempo presentato dall’odierna ricorrente contro la precedente deliberazione n. 69/2011, di stralcio del parcheggio di piazza Mazzini, annullandola perché adottata senza alcuna motivazione. In quel caso, infatti, erano totalmente assenti le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a rivedere la propria scelta, adottata in sede programmatica.

La sentenza ha richiamato la giurisprudenza in tema di scelte di ordine urbanistico, ricordando che “se è vero che le scelte di ordine urbanistico sono riservate alla discrezionalità dell'Amministrazione, cui ‘compete il coordinamento di quelle esigenze che nella concreta realtà si presentano in modo articolato, con la conseguenza che nell'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l'amministrazione stessa non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, che trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano’, è altrettanto vero che l’obbligo motivazionale rivive, qualora ‘sulla precedente disciplina urbanistica siano state fondate specifiche aspettative’ (ex multis: Cons. Stato, VI, 17.02.2012, n. 854; Cons. Stato, IV, 4.05.2010, n. 2545)”.

Il Tribunale ha accertato che, nel caso di specie, sussisteva uno specifico obbligo motivazionale, trattandosi di un provvedimento di revisione di una precedente scelta adottata dall’Amministrazione, che aveva creato “un qualche giustificato affidamento in ordine al mantenimento dello status quo”” ed ancora che: “Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l’amministrazione può legittimamente rivedere le proprie precedenti scelte urbanistiche, anche quando va ad incidere su situazioni giuridiche di terzi, con il solo limite di esplicitare, in modo puntuale, i motivi, di interesse pubblico, che hanno determinato la modifica della precedente scelta: “L'azione del Comune che, intervenendo su una propria precedente determinazione nell'ambito del governo del territorio, incide sulle situazioni giuridiche dei terzi, non è di per sé illegittima, essendo certamente esplicazione di una potestà generale di ordine per la fruizione del bene comune, ma in quanto tale rimane soggetta alle regole generali dell'azione amministrativa, prima tra tutte quella di rendere conto delle ragioni del proprio agire. Ed in questo senso, la motivazione non è un mero elemento accessorio, ma si presenta conformato dalle vicende antecedenti, tant'è che, se il Comune decide di modificare il proprio avviso, deve dare contezza non solo delle ragioni inerenti alla scelta concretamente attuata, ma anche specificare i presupposti per l'intervenuto mutamento” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2466)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Bolzano 250 del 2014

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