SUAP e perequazione urbanistica: rapporto “protetto” o rapporto a rischio?

01 Ott 2013
1 Ottobre 2013

Venerdì 26 settembre ho partecipato al Convegno intitolato La legge “del fare” e le procedure semplificate per le attività produttive, tenutosi a Spinea sotto la sapiente ed appassionata regia dell’arch. Fiorenza dal Zotto.

Nel complimentarmi con i relatori per i loro qualificati interventi, vorrei approfittare dell’ospitalità di Venetoius – la cui autorevolezza e diffusione tra gli operatori del diritto e della pubblica amministrazione, soprattutto degli Enti locali, è un sicuro dato di fatto, riconosciuto più volte anche in occasione del citato Convegno – per sollecitare una discussione sul tema della legittimità della (presunta) perequazione (alla veneta) negli strumenti urbanistici e, in particolare, nelle operazione di sportello unico per le attività produttive (SUAP) in deroga (art. 3 L.R. 55/2012) o in variante (art. 4) a detti strumenti.

 L’argomento è stato, invero, toccato dall’arch. Dal Zotto, che nell’ambito del Convegno citato in premessa si è occupata delle novità introdotte in materia di SUAP dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, ma l’esiguità del tempo a disposizione, unitamente alla collocazione del suo intervento in ora ormai tarda, con l’attenzione e lo spirito critico degli astanti inevitabilmente affievolito, non hanno consentito l’approfondimento espositivo ed il conseguente dibattito che il tema avrebbe indubbiamente richiesto.

 Riservandomi di offrire un più meditato contributo alla discussione, che nel frattempo mi auguro possa registrare ben più autorevoli e qualificati apporti di tecnici della pianificazione e di giuristi in campo urbanistico, mi limito per ora a queste  considerazioni riportate nel documento sotto allegato.

dott. Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza

Rapporto tra SUAP e perequazione_1.10.2013

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2 replies
  1. Alberto says:

    E’ interessante leggere sull’argomento ed in effetti credo che per le procedure SUAP i termini ai quali attenersi debbano essenzialmente essere quelli dell’art. 5 c. 1 della L.R. n. 55/2012. Le considerazioni svolte sono condivisibili soprattutto perchè, una volta ancora, pongono in luce il virus che sta alla base delle considerazioni e valutazioni fatte dai più: l’impresa è da spremere. Io manifesto un dubbio personale: perchè un’attività economica deve invece tollerare l’inadeguatezza del sistema che, alla minima diversa necessità produttiva, la sottopone comunque a procedure poi non così “light”. Credo che in assenza di norme statali e con gli enti locali ormai in ristrettezze finziarie sempre più stringenti, la realtà ci mette di fronte ad una nuova tassa, anzi una vera e propria imposta patrimoniale (come la perversa IMU) che, peraltro, scopriamo investire tutti gli interventi sia produttivi che residenziali e con costi, mi sembra, in media molto rilevanti. D’altro canto si sconta anche il fatto che lo specchio del potere in ambito comunale era…è l’urbanistica.

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  2. fiorenza dal zotto says:

    La nota del dott. Travaglini è molto, molto interessante e utilissima. Ci consente di ripercorrere la complessa vicenda della perequazione e di approfondire le problematiche sulla sua applicabilità ai procedimenti di sportello unico in deroga alla pianificazione urbanistica. Resta, a mio avviso una doverosa considerazione di carattere generale: lo sportello prevede anche modelli procedimentali derogatori che potranno essere attuati tanto in quanto compatibili con i criteri generali della pianificazione urbanistica. Questi interessi vanno adeguatamente valutati e ponderati. Si tratta di trovare il ragionevole punto di equlibrio tra la necessaria e doverosa flessibilità che deve avere lo strumento di pianificazione rispetto alle proposte di sviluppo economico. Il principio della deroga però costituisce, già di per sè, il fallimento dello strumento di pianificazione/programmazione. Proprio per evitare questo, meglio sarebbe sostituire la deroga con una strutturale maggiore flessibilità dello strumento di pianificazione che deve però restare inderogabile nei principi.
    Resta poi un’altra questione che merita, a mio avviso, doverose riflessioni: per quanto ancora il territorio potrà sostenere interventi di natura “soggettiva”, emergenziale, non pianificati? Quanto è utile, per tutti noi (urbanisti, operatori, imprenditori, cittadini), inseguire modelli di sviluppo economico che sfuggono alla pianificazione del territorio? Quanto, nel tempo, questi modelli di crescita urbana hanno compromesso la vivibilità del nostro territorio (strade inadeguate, traffico, problemi acustici, …)?
    fiorenza dal zotto

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