Anche un vecchio pollaio mal messo può essere qualificato come costruzione e non come opera precaria

04 Nov 2014
4 Novembre 2014

Il TAR Veneto ha ritenuto qualificabile come costruzione (e non come un'opera precaria, irrilevante dal punto di vista urbanistico) un manufatto che esisteva a partire dal 1963 ed era stabilmente adibito a ricovero animali da cortile; esso era appoggiato su tre lati a muratura di contenimento preesistente e sul quarto lato era poggiato su pali in legno/ferro e muratura a secco e malta; ed infine,  il manufatto era  costituito da un’intelaiatura in legno/metallo/pietre/bolognini in cemento e da una copertura in legno/latero-cemento/lamiera; mentre le dimensioni erano ab origine di circa 3,00 metri per 3,00 metri di base ed altezza di circa 2,00 metri.

Si legge nella sentenza n.  1345 del 2014: "Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto il profilo decisivo e assorbente del denunciato eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà e carenza dei presupposti, che vizia irrimediabilmente l’atto di annullamento impugnato.

Infatti, dalle stesse risultanze dell’istruttoria amministrativa riportate nella parte motiva di tale provvedimento, emerge come il manufatto originario, definito dagli agenti della Polizia locale come opera “assai precaria e non rilevante né dal punto di vista edilizio, né dal punto di vista della destinazione d’uso, né dal punto di vista paesaggistico”, presentasse, invece, caratteristiche di stabilità e di rilevanza.

Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia locale si ricava infatti che: tale manufatto esisteva a partire dal 1963 ed era stabilmente adibito a ricovero animali da cortile; esso era appoggiato su tre lati a muratura di contenimento preesistente e sul quarto lato era poggiato su pali in legno/ferro e muratura a secco e malta; ed infine, che il manufatto era costituito da un’intelaiatura in legno/metallo/pietre/bolognini in cemento e da una copertura in legno/latero-cemento/lamiera; mentre le dimensioni erano ab origine di circa 3,00 metri per 3,00 metri di base ed altezza di circa 2,00 metri.

Pertanto, risulta evidente, dagli stessi accertamenti effettuati dalla Polizia locale, che il manufatto in questione - anteriore al 1967 - non possedeva affatto i requisiti della precarietà, trattandosi, ab origine, di una vera e propria costruzione, di dimensioni simili a quelle attuali, costituita da muri e da un solaio di copertura e come tale destinata ad incidere, sia per stabile destinazione d’uso, sia per struttura e materiali costruttivi, in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio.

Risulta altresì evidente dalla documentazione depositata in atti che i progetti posti a fondamento delle richieste di concessione edilizia per opere di ristrutturazione (n. 44 del 1999) e di condono edilizio (n. 67 del 2004), provvedimenti oggetto di annullamento in autotutela, riportavano fedelmente lo stato dei luoghi esistente come sopra descritto.

In conclusione, l’assunto sul quale si fonda il provvedimento di annullamento impugnato, ovvero della originaria precarietà ed irrilevanza edilizia del manufatto poi oggetto di ristrutturazione e condono, si manifesta, sulla base delle stesse risultanze dell’istruttoria condotta dal Comune, erroneo ed infondato e dunque tale da determinare l’illegittimità del medesimo provvedimento".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1345 del 2014

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