Applicabilità del d.m. 05.07.1975 post-d.l. Semplificazioni
Il TAR Piemonte evidenzia che il decreto Semplificazioni (art. 10, co. 2 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020) ha fornito una nuova interpretazione per l’applicabilità temporale del d.m. del 1975 sui requisiti igienico-sanitari degli immobili.
Qualora infatti per il rilascio di un permesso di soggiorno sia richiesta l’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio ove risiede il privato, per tale verifica non sarà più obbligatorio fare riferimento al d.m. del 1975, ma potrà eventualmente essere presa come parametro la disciplina antecedente, se l’immobile era stato costruito prima del d.m. 05.07.1975.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Art. 24 – dpr 380-2001
7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera n), della legge n. 120 del 2020)
Si attende ancora il Decreto però-
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
(comma introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
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