Avverso una SCIA i terzi possono esperire in via esclusiva l’azione in materia di silenzio

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 919 del 2014 precisa che è inammissibile l'impugnazione in via diretta di una SCIA:  

"1. E’ in primo luogo da accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la Scia del 31/07/2013 e, ciò considerando come con i motivi aggiunti parte ricorrente ha proposto un’azione diretta ad ottenere l’annullamento della stessa Scia in violazione della disciplina attualmente vigente.

1.1 Come correttamente evidenzia l’Amministrazione comunale, a seguito dell’introduzione del comma 6 ter dell’art. 19 della L. n. 241/90 e da parte del D.L. 138/2011, il Legislatore ha avuto modo di chiarire che la Segnalazione certificata di inizio di attività si riferisce ad un’attività liberalizzata, nell’ambito della quale gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione, e in caso d’inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 104/2010.

1.2 Anche questo Tribunale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 11-04-2013, n. 535) ha avuto modo di precisare, analogamente alla giurisprudenza in precedenza formatasi (Cons. Stato Sez. IV, 23-02-2012, n. 984), che “detta ultima disciplina legislativa ha, pertanto, previsto che la tutela della posizione giuridica soggettiva del terzo, a seguito del deposito di una DIA (ora SCIA) ritenuta lesiva, debba comportare l'esperimento "in via esclusiva", dell'azione in materia di silenzio e di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104..,”.

1.3 Ne consegue che avendo le ricorrenti posto in essere un’azione diretta all’annullamento della Scia del 31/07/2013, è evidente come detta azione sia stata proposta in violazione delle disposizioni legislative sopra citate, circostanza che non può non determinare l’inammissibilità in parte qua del ricorso e ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. B) del Codice del Processo Amministrativo.

2. Per le stesse ragioni è inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione affinchè quest’ultima adotti i provvedimenti inibitori dell’attività oggetto della Scia e, ciò, considerando come il disposto legislativo di cui all’art. 19 comma 6 della L. n. 241/90 ha previsto, con l’introduzione del termine “esclusivamente”, che l’unica azione esperibile sia quella del “silenzio” e, ciò, avverso il ,comportamento inerte dell’Amministrazione successivo alla presentazione di un’istanza di autotutela".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 919 del 2014

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