Caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola
Sul Bur n. 127 del 21/09/2021 è stata pubblicata la DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021, recante "Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies".
Con il provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR del Veneto n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti), non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.
DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
o meglio delle corsie per collegare i vari box???
Buon giorno, non so chi possa rispondere – posso fare internamente ai box delle delle corsie ???? grazie
Infatti la norma lo dice:
Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del benessere animale.
Resta inteso che, se l’intervento viene realizzato in ambito vincolato dalla Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovrò acqusiitre l’autorizzazione ai sensi art. 146 del d. lgs. 42/2004, se prevista [dpr 31/2017].
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