I termini per l’inibitoria della SCIA non si possono sospendere, né interrompere
Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina della SCIA non tollera alcun tipo di parentesi procedimentali produttive di sospensione o interruzione del termine assegnato dalla legge per provvedere, neppure per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti.
Per l’effetto, decorso il termine di 60 o 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio, il Comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la SCIA, a condizione che proceda nelle forme dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e con valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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