Risarcimento dell’asserito danno da inibitoria di una SCIA edilizia
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 c.c., ai fini del risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole, è necessaria la sussistenza di una situazione soggettiva di vantaggio consolidatasi in capo al privato che sia meritevole di tutela secondo i canoni della correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, si è escluso ogni danno in capo al privato che aveva eseguito lavori edilizi non contemplati nella SCIA depositata, comportando la distruzione di un corso d’acqua pubblico senza il necessario nulla osta idraulico, ai sensi del r.d. 523/1904.
Il potere inibitorio del Comune in ordine a una SCIA, una volta decorso il termine perentorio per gli interventi ordinari di controllo (divieto di prosecuzione o rimozione degli effetti dannosi dell’attività), può essere legittimamente esercitato ai sensi dell’art. 19, co. 4 l. 241/1990, qualora sussistano le condizioni previste dal successivo art. 21-nonies. Il provvedimento di inefficacia della SCIA adottato entro il termine di legge previsto da quest’ultima norma è legittimo, precludendo ogni pretesa risarcitoria del privato per carenza di antigiuridicità della condotta pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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