Il Comune ha l’obbligo di rispondere alla richiesta di inibire o di annullare una DIA – SCIA

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 233 del 2014 contiene importanti precisazioni in materia di DIA o SCIA.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva diffidato il Comune a intervenire in autotutela contro una DIA/SCIA ritenuta illegittima, ma il Comune di Vicenza aveva omesso di rispondere. Allora l'interessato ha proposto un ricorso al TAR ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio, ricorso che è stato in parte accolto.  

Scrive il TAR: "In via preliminare, occorre ricordare che, per effetto dell'art. 19, ultimo comma, della L. n. 241 del 1990, in caso di presentazione di una DIA o di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attivitĂ ), reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall'attivitĂ  edilizia possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia di quest'ultima, esperire "esclusivamente", l'azione contro il silenzio della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 31 del c.p.a.

Questa Sezione ha giĂ  affermato che la disposizione di cui al citato art. 19 vieta sostanzialmente l'impugnazione diretta della DIA o della SCIA - non costituenti provvedimenti amministrativi, neppure impliciti - ma consente la sola tutela giurisdizionale secondo il citato meccanismo di cui all'art. 31 c.p.a. (cfr. Sez. II: 05 marzo 2012, n. 298; 15 febbraio 2013, n. 230).

Nel caso di specie, le parti istanti, proprietarie di unitĂ  immobiliari site nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento edilizio, hanno presentato al Comune di Vicenza rituale diffida in data 20.06.2013 (cfr. il doc. 13 del resistente), volta a sollecitare l'azione repressiva del Comune stesso, a fronte di presunte illegittimitĂ  della DIA del 22.10.2012.

Con tale atto esse hanno, tra l’altro, evidenziato come il progettato intervento di ampliamento ai sensi della legge regionale sul Piano Casa non sia ammissibile, stante il contrasto con l’art. 9, comma 1, lettere c) ed e), relativo all’inapplicabilità dei benefici previsti dalla legge agli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici ed agli edifici abusivi, e come pertanto sia mendace l’attestazione del progettista di conformità del progetto alle norme urbanistiche.

Dall’esame della documentazione in atti è possibile verificare come nessuna istruttoria sia stata posta in essere dal Comune a seguito della presentazione della diffida del 20 giugno 2013 che ha originato il presente ricorso; essendo stata solo svolta un’ istruttoria in relazione ad una precedente denunzia (cui poi si è innestata quella di abuso edilizio del 10 giugno 2013), senza peraltro, anche in tal caso, che si sia giunti nei termini alla conclusione del procedimento.

Ciò premesso, non appare dubitabile che il Comune di Vicenza debba - previo avviso di avvio di procedimento agli interessati e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dagli stessi sostenute - concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente alla diffida presentata dai ricorrenti in data 20 giugno 2013 (la quale ricomprende anche la denuncia di abuso edilizio del 10 giugno 2013), e ciò sulla base dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 che, appunto, impone alle Pubbliche Amministrazioni il dovere di concludere un procedimento conseguente obbligatoriamente ad un’istanza di parte mediante un provvedimento espresso".

Il TAR evidenzia poi che la richiesta di attivare l'autotutela avverso una DIA/SCIA  è un caso diverso da tutti gli altri casi di richiesta di intervenire in autotutela, nei quali, invece, non c'è l'obbligo di rispondere: "Va peraltro considerato che, pur se la richiesta di attivazione dell’autotutela di norma non comporta un obbligo di provvedere in capo alla P.A., lo strumento di tutela giudiziale di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990 ed all'art. 31 del c.p.a., ha carattere di esclusività - come già sopra ricordato - sicché la mancata conclusione del procedimento avviato a seguito della diffida dei ricorrenti finirebbe di fatto per privare gli interessati di ogni tutela davanti al giudice, con palese violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione".

Il ricorrente aveva anche chiesto che il TAR dichiarasse fondata la sua pretesa di ottenere dal Comune l'annullamento, ma il TAR ha ritenuto di non potere spingersi fino a questo punto: "3. Con riguardo, invece, alla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa dei ricorrenti ad un intervento repressivo del Comune (in ragione delle asserite false attestazioni del progettista) o all’annullamento in autotutela della DIA, se ne deve ritenere l’inammissibilità.

Infatti, l'art. 31, comma 3, c.p.a., prevede che nel giudizio sul silenzio della P.A., il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa, qualora " (....)non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalitĂ  e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione".

Nel caso di specie, il Comune di Vicenza (a prescindere dalla discrezionalità insita in un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela, tenuto conto che nel caso di specie gli interessi dei destinatari debbono ricevere adeguata considerazione, accanto all’interesse pubblico, essendo stata ultimata la costruzione del nuovo edificio) dovrà, innanzitutto, come sopra accennato, effettuare l'attività di verifica delle falsità progettuali denunciate e della legittimità delle iniziative edilizie di cui alla DIA del 22 ottobre 2012, sicché non pare ammissibile che il Collegio possa in qualche modo sostituirsi alla Pubblica Amministrazione, nel compimento di un'istruttoria alla stessa esclusivamente riservata".

sentenza TAR Veneto n. 233 del 2014

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3 replies
  1. Simone Chiarelli says:

    ANAC – DIA/SCIA soggette ad obbligo di pubblicazione online

    In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.
    In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).

    http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20062.0;topicseen

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  2. Artu says:

    Considerato che per le DIA e le SCIA sembra non esserci obbligo di renderle pubbliche, come possono i soggetti che si considerano lesi dall’attivitĂ  edilizia sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione? oppure c’è un obbligo da parte delle amministrazioni di pubblicazione sul albo pretorio on-line delle DIA e delle SCIA?
    Grazie

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    • l'agricolo says:

      Che mi risulti non vi è nessun obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministrazione per le DIA e le SCIA, ma sono ben sicuro che il confinante è sempre molto attendo a cosa gli succede intorno, per cui appena ci si appresta a qualche intervento edilizio, anche il piĂą piccolo, questo viene immediatamente a saperlo e di conseguenza si “fionda” in Comune per le verifiche di rito.
      E’ tipicamente nostro (italiano) questo atteggiamento di scarsa fiducia nel prossimo, come è proverbiale il nostro preoccuparci, spesso inutilmente, di presunti quanto inesistenti diritti che sembra ci vengano continuamente lesi.
      Molte volte mi chiedo quanto faccia bene tutta questa “trasparenza” e tutto questo dovere mettere il naso in casa d’altri, sopratutto se non si è in grado di capire cosa si sta guardando.
      Mi pare che i problemi, quelli seri, siano ben altri.

      Rispondi

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