Il contributo perequativo e il DPR 160/2010 in materia di SUAP
Il dott. Luigi Rizzolo, responsabile del settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Padova, commenta l'articolo. 16, comma 4, lettera dter del DPR 380/2001 (contributo perequativo), confrontandolo con il DPR 160//2010 in materia di SUAP.
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L’amministrazione comunale approva, nel Pat e nel Pi, i criteri perequativi, criteri che, se approvati prima delle modifiche dell’art. 16 comma 4 del dpr 380/2001, a mio avviso, è utile confrontare anche con i valori lì indicati. Ad ogni modo, i criteri perequativi stabiliti nel Pat e nel Pi regolano anche la realizzazione di nuove aree/insediamenti produttivi e, conseguentemente, la trasformazione urbanistica finalizzata all’insediamento di nuove attività’ produttive dovra’ sottostare a tali principi.
Quella stessa amministrazione che ha approvato questi criteri dovra’ anche valutare eventuali varianti urbanistiche ai sensi l.r. 55/2012. È’ molto difficile o quanto meno poco opportuno che quella stessa amministrazione possa adottare criteri diversi, se non attraverso argomentazioni adeguate, perché verrebbe meno al rispetto di principi di coerenza, di equità’ di trattamento. In ogni caso, qualora intenda discostarsene, ne dovra’ dare adeguata giustificazione, argomentando le specificità della variante in esame (numero occupati, degrado ambientale, ecc.).
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