Il contributo straordinario perequativo per opere in deroga o in variante
Il TAR Veneto ha affermato che le questioni in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione introducono un giudizio su un rapporto, prescindendo dall’impugnazione di atti, con conseguente inconfigurabilità dell’istituto dell’acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo e alla sua corresponsione (pro quota o per intero) in funzione del rilascio del titolo edilizio.
A seguire, ha condannato il Comune a restituire al privato il contributo ex art. 16, co. 4, lett. d-ter d.P.R. 380/2001, non avendo egli beneficiato, per l’opera assentita, dell’approvazione di una variante urbanistica, né avendo ottenuto, per il medesimo intervento, il rilascio di un PdC in deroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sentenza mi pare ragionevole e sulla scia della giurisprudenza corrente.
Tuttavia il Comune di Treviso ha fatto ricorso avanti al Consiglio di Stato.
Vedremo
Su questo tema, avendo saputo che alcune amministrazioni comunali applicavano il contributo straordinario agli interventi realizzati con il piano casa, abbiamo organizzato il seminario del 28 settembre 2023 per poter dare indicazioni su come fosse più corretto interpretare la norma. Mi conforta molto che la sentenza del Tar confermi quanto allora sostenuto dai nostri relatori [avv. bigolaro, avv. calegatri e dott. finotto]. Buona giornata
Mi pare sia un caso diverso rispetto alla modifica per una variante dovuta al cambio di zona. In quel caso si paga e/o si eseguono opere, senza restituire nulla.
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