In quali limiti il Comune è tenuto a verificare i diritti dei terzi in sede i rilascio del permesso di costruire

18 Nov 2014
18 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna di Bologna conferma la giurisprudenza che afferma che in sede di rilascio del permesso di costruire incomba sull’Amministrazione l'onere di verificare il rispetto dei limiti privatistici (diritto d’uso o servitù), a condizione che essi siano immediatamente conoscibili ed effettivamente e legittimamente conosciuti, nonché, del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto.

Si legge nella sentenza n. 922 del 2014: "Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 ed il difetto di istruttoria.

A sostegno della censura evidenzia che la norma invocata dispone che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo…

Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio…Il rilascio del
permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi”.

La corretta interpretazione della disposizione, si sostiene, in presenza di concrete allegazioni circa l’esistenza di servitù gravanti sull’immobile interessato agli interventi edilizi, imporrebbe all’Amministrazione uno obbligo di valutazione dello specifico elemento ai fini di un eventuale diniego del provvedimento autorizzativo richiesto. (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2000, n. 2325).

Detta valutazione sarebbe stata omessa dal Comune di Bastiglia nonostante le citate comunicazioni del 19 e 30 dicembre 2003 connotando con ciò di illegittimità l’operato dell’Amministrazione.

Il motivo è infondato. Premesso che il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia, come già evidenziato, comporta la salvezza dei diritti dei terzi, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che in sede di rilascio del permesso di costruire incomba sull’Amministrazione l'onere di verificare il rispetto dei limiti privatistici (diritto d’uso o servitù), a condizione che essi siano immediatamente conoscibili ed effettivamente e legittimamente conosciuti, nonché, del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 1165; Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1206).

Nel caso di specie, l’esistenza del diritto d’uso della latrina è contestato dal controinteressato che ne eccepisce l’intervenuta prescrizione ed è contestato, altresì, che il complessivo intervento edilizio, comprensivo della realizzazione della recinzione (oggetto dei proposti motivi aggiunti), limiti in alcun modo il passaggio e, quindi, l’accesso alla proprietà dei ricorrenti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, deve rilevarsi che l’esistenza di una servitù di passaggio ha costituito oggetto di separato giudizio innanzi al Tribunale civile di Modena definito con sentenza con la quale (nel rigettare la domanda proposta in quella sede dall’odierno controinteressato concernente l’accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio pedonale, veicolare e sosta) è stato accertato che “dall’istruttoria esperita risulta che non può considerarsi turbativa la creazione del fabbricato residenziale unifamiliare oggetto del permesso di costruire n. 03/3331 del 6/8/06 né la realizzazione della recinzione che secondo parte convenuta, per la sua vicinanza con la proprietà degli eredi Tavani, limita il godimento del diritto di passaggio, dal momento che tutti i testi come già rilevato hanno riferito che il passaggio viene correntemente esercitato”.

Quanto esposto priva di pregio le doglianze riferite alla pretesa ostruzione dell’accesso alla proprietà reiterate in sede di motivi aggiunti. 

Con riferimento alla demolizione della “latrina”, l’affermazione del controinteressato in base alla quale si tratterebbe di un locale di circa un metro quadrato, fatiscente, privo di tetto e di scarico rimasto inutilizzato per decenni, quanto meno per quanto riguarda le condizioni strutturali, è adeguatamente supportata dalla documentazione fotografica allegata che mostra il rudere di un minuscolo locale rispondente alla descrizione fatta e all’evidenza inidoneo all’uso che si pretende essere venuto meno con la sua demolizione.

A fronte dell’eccepita prescrizione del diritto d’uso, peraltro, nulla è allegato da parte ricorrente che si limita a richiamare il vincolo risultante dagli atti di trasferimento che si sono susseguiti dal 1935 al 1963 senza fornire alcun elemento a sostegno della tesi dell’intervenuto utilizzo della “latrina”. 

L’assenza di un concreto interesse a detto utilizzo, inoltre, è indirettamente confermato dalla rinunzia, da parte dei ricorrenti, all’istanza di riesame del permesso di costruire presentata in data 6 agosto 2003 all’Amministrazione comunale (v. nota n. 4092 datata 3 giugno 2004 del Comune di Bastiglia)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 992 del 2014

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