La proroga ex lege si applica a tutti i piani i cui termini di inizio/fine lavori non sono ancora scaduti
Il T.A.R. Brescia afferma che la proroga prevista dal comma 3 bis dell’art. 30 del d.l. 69/2013 (“Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”) si applica anche a tutti quei Piani i cui termini di inizio/fine lavori non siano ancora scaduti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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