La divisione in due di una unità abitativa è ristrutturazione onerosa perchè aumenta il carico urbanistico
Segnaliamo sulla questione la sentenza n. 649 del 2013 del TAR Emilia Romagna - Bologna, relativa a una caso in cui il ricorrente pretendeva che la suddivisione di tre alloggi in sette alloggi fosse da qualificare come risanamento conservativo gratuito.
Scrive il TAR: "Quanto, innanzi tutto, al carattere oneroso o gratuito dell’intervento edilizio in questione, il Collegio ritiene che non si possa prescindere dal preliminare accertamento della reale portata dell’intervento medesimo, alla luce dell’orientamento che vuole che la qualificazione di un intervento edilizio assentito non dipende dal nomen juris impiegato dall’Autorità comunale, ma deve essere compiuta in base a criteri essenziali (v. Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 1991 n. 883). Orbene, a proposito della “ristrutturazione” e del “restauro e risanamento conservativo”, la giurisprudenza individua il tratto differenziale tra le due tipologie di interventi nella presenza o meno di modifiche strutturali incidenti sulla sagoma e sul volume dell’edificio, ovvero nella presenza o meno di un incremento del complessivo carico urbanistico derivante dall’edificio, sicché l’elemento decisivo, ai fini della qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia, è costituito non tanto dal dato formale del coinvolgimento delle strutture portanti o delle pareti perimetrali dell’immobile, quanto da quello sostanziale del conseguimento di un maggiore “peso” urbanistico sul territorio, a causa di aumenti di volume, di modifiche di sagoma o di incrementi del complessivo carico urbanistico rispetto al preesistente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2012 n. 5818). Nella fattispecie, in particolare, l’aggravio di carico urbanistico viene fatto discendere dall’Amministrazione comunale dall’incremento di alloggi che l’intervento determina, aggravio la cui sussistenza la ricorrente invero non contesta, senza tener conto però della circostanza che, in relazione agli interventi che danno titolo al rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito, l’elemento di discriminazione tra la concessione onerosa e la concessione gratuita, o tra interventi assoggettati al regime di concessione e opere soggette a mera autorizzazione, deve essere individuato nella modifica o meno del carico urbanistico, che costituisce il limite della differenza di regime giuridico (v., tra le altre, TAR Marche 12 febbraio 1998 n. 250). Ne consegue che, dovendosi ascrivere l’intervento edilizio in questione alla categoria della “ristrutturazione” – nonostante il diverso nomen iuris utilizzato –, correttamente l’Amministrazione ha preteso la corresponsione del contributo ex art. 3 della legge n. 10 del 1977".
avv. Dario Meneguzzo
Si. E’ una disposizione di legge di dubbia legittimità costituzionale (per la consueta invasione delle prerogative legislative statali).
Mi pare che in Veneto, le suddivisoni in più unità immobiliari siano gratuite ai sensi dell’art. 76 co.1 lettera d) della LR 61/1985, o mi sbaglio ?
Riporto a seguito il riferimento.
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.
Secondo me non si pone la questione di legittimità in quanto l’art 6 comma 6 del DPR 380 2001 recita:
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2
Quindi il dpr stesso dà la possibilità di estendere la casistica degli interventi assoggettabili a comunicazione.
Saluti a tutti
in realtà l’art. 76 co.1 lettera d) della LR 61/1985 parla di “…interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari….” come gratuiti, tra l’altro soggetti a … “un’autorizzazione gratuita” !!
Pertanto, se l’intervento è riconducibile ad una RISTRUTTURAZIONE ai sensi art 10 c.1 lett c) DPR 380/01 il contributo di costruzione è dovuto, come indicato all’art 16 e all’art 22 c.5 del DPR 380/01
Insomma, una gran confusione
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