L’installazione di un ascensore per disabili deroga alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi comunali ma non a quelle stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c.
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1106 del 2013, che decide un caso nel quale il Comune, a seguito della presnetazione di una DIA, aveva inviato una diffida a non effettuare l'intervento" per la realizzazione di un ascensore esterno, motivato con la mancanza di un atto di assenso da parte della proprietaria dell’area scoperta confinante.
Scrive il TAR: "l’atto di assenso da parte della proprietaria dell’area scoperta confinante, tardivamente richiesto dall’amministrazione, non è necessario nel caso in esame d’installazione di un ascensore per disabili, dove, operando la deroga alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi comunali, prevista dall’art. 79 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 in favore delle opere finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, rimangono rispettate le distanze stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c. (rispettivamente tra costruzioni e delle costruzioni dalle vedute) essendo l’immobile della controinteressata un’area scoperta non edificabile e non un fabbricato".
Dario Meneguzzo
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