Il mutamento di destinazione d’uso anche senza opere da artigianale a commerciale comporta il pagamento del contributo come nuova costruzione?

15 Ott 2014
15 Ottobre 2014

Il TAR Marche ribadisce quanto in precedenza già deciso dal TAR Veneto, vale a che mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, da artigianale a commerciale comporta il pagamento del contributo, trattandosi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico, ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 380 del 2001. Il TAR spiega anche perchè, nel caso in esame, il contributo vada calcolato come nuova costruzione e non per differenza, come se fosse una ristrutturazione.

Si legge nella sentenza n. 816 del 2014: "nel caso di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, da artigianale a commerciale, trattandosi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico va rilevato che ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 380 del 2001, il sopravvenuto mutamento della destinazione d'uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque l'insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione (Tar Veneto 26.11.2012 1445). Ciò a maggior ragione se, come nel caso in esame, il cambio di destinazione è avvenuto con opere.

E’ noto come il contributo relativo al costo di costruzione sia il corrispettivo dovuto in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici per il suo autore; situazione, questa, che si verifica anche nel caso di mutamento d'uso, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico (CdS Sez. IV 14.10.2011 n. 5539).

 1.3 Riguardo l’affermazione di parte ricorrente per cui gli oneri avrebbero dovuto essere rapportati al cambio di destinazione d’uso e non alla nuova costruzione, il Collegio osserva come, in caso di cambio di destinazione d'uso l'obbligo di corrispondere il contributo concessorio sia un principio enucleabile dall'art. 10, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ribadito dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985, la cui  "ratio", come chiarito dalla giurisprudenza, è da ricercare nell'esigenza "di evitare che, quando la nuova tipologia assegnata all'immobile avrebbe comportato all'origine un più oneroso regime contributivo urbanistico, attraverso la modifica della destinazione il contributo possa essere evaso in tutto o in parte a vantaggio del richiedente (CdS sez. V, 7.12.2010, n. 8620, 30.8.2013 n. 426). Né la delibera di Consiglio Comunale n. 177 del 28.5.1979, citata dal ricorrente e allegata al ricorso, può essere interpretata nel senso di superare tale fondamentale principio, nella parte in cui prescrive l’abbattimento del costo di costruzione del 50% in caso di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e senza modifica di strutture portanti. Ancora, non possono essere applicati gli oneri di urbanizzazione previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 2449 del 29.11.1994 per il caso di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione.

Difatti, la presenza di un cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale, con il corredato aumento di carico urbanistico che caratterizza quest’ultima destinazione, indubbiamente lascia la possibilità all’Amministrazione di valutare se, ai fini della determinazione degli oneri, risulti prevalente il cambio di destinazione o il tipo di intervento (si veda in materia il condivisibile ragionamento in Tar Piemonte 27.3.2013 n. 381).

Come nota il Comune, in caso contrario si creerebbe un cortocircuito logico che renderebbe i cambi di destinazione senza opere, in presenza di aumento di carico urbanistico, più costosi di quelli con opere, qualora quest’ultimi fossero riconducibili allo sconto previsto per le ristrutturazioni dalla citata delibera 177/1979. 

Correttamente, il Comune ha quindi qualificato il cambio di destinazione da artigianale a commerciale come “nuova costruzione”, anche tenuto che la precedente costruzione, con destinazione artigianale non era tenuta al pagamento del costo di costruzione, con conseguente pagamento degli oneri “per differenza” ai sensi dell’art. 2 lett. f del Regolamento Comunale.

1.4 Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso attuato dal ricorrente ha comportato il passaggio della tipologia di intervento da una classe contributiva originaria e meno "pesante" (artigianale) ad un'altra tipologia (commerciale), non solo diversa ma anche più gravosa in termini di carico urbanistico. Si è trattato, cioè, di un cambio di destinazione d'uso intervenuto tra categorie autonome, quella artigianale e quella commerciale, che ha comportato un aumento del carico urbanistico con conseguente mutamento degli "standard".

Presupposto, questo, sufficiente a giustificare la richiesta di contributo per oneri di urbanizzazione".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Marche 816 del 2014

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