Quali sono i presupposti del Permesso di Costruire in deroga?

15 Ott 2014
15 Ottobre 2014

Il T.A.R. Trento si occupa del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici, chiarendo la portata e l’ambito applicativo dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “1.Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agliarticoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”.

Nella sentenza n. 353 del 2014 si legge che: “3.2.4. Ora, ex art. 40, II comma, del ripetuto d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/ Leg, - regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale - il consiglio comunale si esprime sulla richiesta di concessione in deroga, entro sessanta giorni dalla domanda.

Sarebbe allora evidente “l'abnorme dilatazione temporale del procedimento in questione … al fine di soddisfare le onerose richieste formulate dall'Amministrazione comunale”, per poi giungere ad un rifiuto del tutto ingiustificato, stante anche il ragionevole affidamento insorto, e con un’inutile spendita di energie e di denaro.

Se, invece, il procedimento si fosse concluso nei termini di rito, la Società ricorrente avrebbe potuto considerare interventi di riqualificazione minori, ma in grado di “sortire immediate ricadute positive sulla gestione del rifugio”.

4.1. Orbene, principiando l’esame delle censure sin qui compendiate, il Collegio deve intanto rammentare che l’art. 39 del ripetuto d. P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., attuando l’art. 112 della l.p. 1/08, fissa in limiti particolarmente rigorosi la deroga, quale “esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico” (I comma): i provvedimenti previsti ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga “devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione”.

4.2.1. La giurisprudenza, del resto, ha sempre affermato che il criterio interpretativo valevole nei casi di permessi di costruire, ovvero di concessioni edilizie, in deroga “è quello di carattere restrittivo”, poiché “le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione” (così, in motivazione, C.d.S., IV, 16 aprile 2014, n. 1902; id. 13 luglio 2011, n. 4234).

4.2.2. Così, il rilascio della concessione in deroga “costituisce una facoltà eccezionale riconosciuta all'amministrazione comunale per il perseguimento di un interesse pubblico preminente”: i relativi presupposti (in particolare proprio la ricorrenza di tale interesse) “devono essere accertati in modo puntuale e rigoroso” poiché “la concessione in deroga costituisce un provvedimento eccezionale ed a contenuto singolare, assunto cioè per soddisfare specifici interessi pubblici sulla base di valutazioni contingenti e dotate di eccezionalità che giustificano nella situazione concreta l'inosservanza delle disposizioni contenute negli atti di programmazione” (in motivazione C.d.S., V, 20 dicembre 2013, n. 6136).

4.2.3. Insomma, con la concessione edilizia in deroga, “si consente all'Amministrazione di esercitare un potere ampiamente discrezionale al fine di perseguire un interesse pubblico ritenuto preminente, potere che si concretizza nella disapplicazione di una norma a una fattispecie concreta, che pure presenta tutti gli elementi per essere assoggettata alla disciplina da essa dettata e che si concreta in una vera decisione urbanistica” (C.d.S., sez. V, 23 luglio 2009, n. 4664).

4.2.4. Non è però dubbio che, in materia di permessi di costruire in deroga, l’Ente non possa sottrarsi all’onere di motivazione non solo nel caso di accoglimento della richiesta – per cui trova applicazione, quale norma speciale, il ripetuto art. 39 – ma anche qualora essa sia respinta.

Pur nell’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione, questa dovrà fornire, anche in tal caso, una giustificazione adeguata, congruente e proporzionata alle peculiarità della fattispecie, in conformità all’art. 3 della l. 241/90: e, dunque, indicando, oltre alle ragioni giuridiche, anche i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

4.2.5. Trovano così applicazione, anche in ipotesi di rigetto, le regole comuni in materia di motivazione del provvedimento amministrativo, e del suo difetto, il quale “è un elemento rilevante in quanto sintomaticamente rivelatore di un eccesso di potere concernente il mancato rispetto dei precetti della logica, della coerenza interna e della razionalità ovvero di un errore di valutazione dei presupposti del provvedimento o ancora di uno sviamento dell'atto dalla causa tipica ovvero dall'interesse pubblico; di conseguenza, la motivazione di un provvedimento può e deve essere sindacata dal giudice della legittimità sul piano della sufficienza intrinseca, della logica, della sostanziale congruità e razionalità, al fine di accertare la possibile ricorrenza di un difetto strutturale o funzionale del provvedimento (per falsità o erroneità dei presupposti, travisamento della realtà di fatto ecc.) o di una sostanziale deviazione dagli interessi pubblici (per sviamento di potere o violazione del principio d'imparzialità), o di una palese illogica, irrazionalità, iniquità” (così, ex multis, C.d.S., IV, 4 dicembre 2013, n. 5768)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Trento n. 353 del 2014

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