L’avvalimento opera anche per le certificazioni di qualità

15 Ott 2014
15 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato dichiara che l’istituto dell’avvalimento si applica anche alle certificazioni di qualità, rientrando tra i requisiti di capacità economica e tecnica che l’impresa ausiliaria può fornire all’impresa ausiliata.

Nella sentenza n. 4958 del 2014 infatti si legge che: “In caso di avvalimento, infatti, l'impresa ausiliata può senz'altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità.

In tal senso è stato chiarito che "nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto" (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368).

L'unico limite è costituito dalla condizione che l'avvalimento sia effettivo, e non fittizio -ciò che non è revocato in dubbio dall'appellante- poiché, come pure osservato, non potrebbe ammettersi che sia "prestata" la sola certificazione di qualità (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343).

Peraltro, ulteriore conferma della riferibilità dell'avvalimento anche alla certificazione di qualità deve rinvenirsi nell'art. 50 del d.lgs. n. 163/2006, che ammette l'avvalimento nel caso di sistemi di attestazione e sistemi di qualificazione.

Non può invece darsi ingresso al rilievo dubitativo, svolto nel solo appello e non anche nel ricorso in primo grado, circa il possesso della certificazione di qualità in capo a Textil Santanderina S.A. o alla sufficienza della sola dichiarazione resa dal legale rappresentante (peraltro, in allegato alla produzione di Sinergy Group S.r.l., è stata esibita copia della suddetta certificazione di qualità. cfr. doc. 19); non senza tralasciare di evidenziare che il par. III.2.1 ultima parte del bando, per le imprese ausiliarie, prevedeva appunto la dichiarazione, tra l'altro, dei requisiti di cui ai successivi punti III.2.2. e III.2.3) e che, tra questi ultimi, alla lettera c), è menzionata appunto la "dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di certificazione conformità sistema assicurazione qualità serie ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati per il settore specifico...".

Non potrebbe poi sostenersi che, in relazione all'ampiezza del contenuto dei contratti di avvalimento, dai medesimi esuli proprio la certificazione di qualità, posto che come già osservato le imprese ausiliarie hanno messo a disposizione delle imprese ausiliate, senza alcuna distinzione, "...i requisiti/capacità/risorse tecniche ed umane, procedure e apparati organizzativi posseduti in proprio dall'impresa ausiliaria", sicché il censurato rilievo del giudice amministrativo capitolino circa un "contenuto implicito" deve essere in effetti rettamente inteso nel senso che, non essendo appunto escluso alcuno dei suddetti requisiti, non può correlativamente revocarsi in dubbio che l'impresa ausiliata sia stata autorizzata ad avvalersi anche delle certificazioni di qualità dell'impresa ausiliaria, indicata nella dichiarazioni dei requisiti resa da quest'ultima.

L'infondatezza del rilievo relativo alla pretesa carenza della certificazione di qualità si riflette, poi, sulla consistenza dell'altro, correlato, concernente la pretesa impossibilità di predisporre il prescritto piano della qualità.

In disparte l'esatta deduzione delle controparti in ordine all'afferenza della presentazione del piano alla fase dell'esecuzione contrattuale, l'offerta delle imprese raggruppande contiene uno specifico impegno a effettuare e eseguire "....tutte le fasi di lavorazione...in regime di controllo di qualità secondo i piani di qualità che le imprese contraenti elaboreranno in aderenza alle norme europee ISO 9001:2009 e presenteranno, per le verifiche di competenza, all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche alla Sezione Tecnica di codesta Divisione contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni", chiarendo di seguito che "Tale Piano di Qualità predisposto 'ad hoc' per la produzione del materiale oggetto della fornitura costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni insieme alle specifiche tecniche".

Tale dichiarazione è perfettamente aderente alle prescrizioni contenute nel paragrafo 5 sub a) della lettera d'invito alla gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

Consiglio di Stato n. 4958 del 2014

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