Mutamento di destinazione d’uso nel restauro e risanamento conservativo
Segnalo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficale n. 144 del 23/06/2017 della Legge 21/06/2017 n. 96, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo."
Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 24/06/2017, oltre a introdurre iniziative e facilitazioni ai territori recentemente colpiti dagli eventi sismici, con l'art. Art. 65-bis. modifica all'articolo 3 c. 1 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituendo le parole: "ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili" con l'espressione: "ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi".
Si modifica in questo modo la definizione di restauro e risanamento conservativo, ammettendo in questa tipologia di interventi anche quelli implicanti il mutamento della destinazione d’uso, “purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi”.
Nel mese di maggio la Corte di Cassazione aveva affermato che il cambio di destinazione d’uso si qualifica sempre come un intervento di ristrutturazione edilizia pesante, cosicchè è necessario il titolo del "permesso di costruire"
Questa pronuncia ha avuto un impatto molto forte, dal momento che in molti centri storici le ristrutturazioni sono vietate, ma sono consentiti solo gli interventi di restauro e risanamento conservativo.
Si ritiene che questa nuova definizione possa così consentire maggiori possibilità al cambio di destinazione d’uso anche all’interno dei centri storici, consentendo una trasformazione anche sostanziale degli edifici storici, a garanzia di un più agevole recupero di un patrimonio edilizio, che sarebbe altrimenti destinato con buona probabilità all'abbandono.
Questa nuova "opportunità" dovrà essere integrata anche nella tabella di sintesi del recente Decreto Scia
Post di Marco Merlo - funzionario comunale
Rimane però in vigore l’art. 10, comma 1, lettera c) che subordina a Permesso di Costruire (ovvero a SCIA alternativa) le ristrutturazioni con cambio d’uso in zona A. Finora questo comma era stato interpretato nel senso che il cambio d’uso in zona A, anche se non comportante modifiche significative all’edificio (ed anche senza opere, talvolta) necessitava sempre del Permesso di Costruire, dato che l’elemento significativo non era tanto la tipologia di opere da eseguire, quanto – appunto – il cambio di destinazione d’uso.
Ora invece la prospettiva è parzialmente diversa: il cambio d’uso in zona A (e in tutte le altre zone) senza opere strutturali all’edificio sarà sempre classificato come “restauro” e realizzabile con CILA, se invece comporta opere strutturali sarà “ristrutturazione” e in zona A sarà realizzabile con SCIA ALTERNATIVA, al di fuori della zona A invece sarà realizzabile con SCIA.
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