Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”

27 Mag 2014
27 Maggio 2014

Sul sito del MISE (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme.asp) è stata pubblicata la seguente informativa:

 "...Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014.

Con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 è stato approvato il documento MISE Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Tabella Excel Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso..."

Dalle linee guida si evince che:

 "...In conformità con l’articolo 15, comma 5, del DLgs. 164/2000 e s.m.i. e con l’articolo 5, commi 2 e 4, del regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee Guida, con le limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del presente documento.

 Le Linee Guida si applicano ai seguenti casi:

 a. casi di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento criteri di gara, cioè i casi in cui è prevista alla scadenza naturale della concessione la devoluzione onerosa di una porzione di impianto al gestore entrante, la cessazione del servizio è anticipata rispetto alla scadenza naturale (inclusi i casi in cui non è previsto un termine di scadenza) e per cui:

i. i documenti contrattuali, stipulati prima dell’11 febbraio 2012, non prevedano alcuna previsione metodologica o la prevedano solo per alcuni aspetti del calcolo del valore di rimborso; in questo ultimo caso le Linee guida si applicano per gli aspetti metodologici non previsti o per l’applicazione operativa degli aspetti metodologici generali;

ii. gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 164/2000 (21 giugno 2000), presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata;

iii. i documenti contrattuali, per la valutazione del valore di rimborso, facciano riferimento generico all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/1925 o indichino genericamente che la valutazione debba essere effettuata a prezzi di mercato, senza fornire la metodologia dettagliata. A tale categoria appartengono i casi in cui un accordo successivo al 20 giugno 2000 ha sostituito gli atti precedenti in cui era definita la scadenza naturale e gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell’11 febbraio 2012, prevedono una metodologia riconducibile ai criteri di cui all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/1925;

b. casi in cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano alla scadenza naturale la devoluzione gratuita al Comune dell’intero impianto o di una sua porzione, ma in cui la cessazione effettiva del servizio è anticipata per disposizioni di legge; in particolare nei due seguenti sottocasi:

i. gli atti di concessione prevedono l’applicazione del regio decreto n.2578/1925 in caso di cessazione anticipata del servizio (caso in cui si applica il secondo periodo dell’articolo 5, comma 14, lettera a, del regolamento criteri di gara);

ii. gli atti di concessioni non riportano alcuna modalità di calcolo in caso di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale (caso in cui si applica l’articolo 5, comma 14, lettera b, del regolamento criteri di gara);

c. casi di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento criteri di gara, cioè i casi di cessazione del servizio alla scadenza naturale o successivamente, per cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano esplicitamente, come modalità di calcolo del rimborso alla scadenza naturale dell’affidamento, l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 24, comma 4, del regio decreto n.2578/1925.

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Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del regolamento criteri di gara, nei casi in cui gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell’11 febbraio 2012, riportano previsioni solo su aspetti particolari per il calcolo del valore di rimborso (ad esempio, prezziario da utilizzare, vite utili per il calcolo del degrado, o altri dettagli metodologici) le Linee Guida si applicano per gli elementi non definiti in tali atti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del DL 145/2013 in tutti i casi si applica la detrazione dei contributi privati e, pertanto, si applicano in tutti i casi le modalità previste nel paragrafo 17.1 e nel paragrafo 3 dell’Allegato 2, limitatamente al trattamento dei contributi privati.

Nei casi non previsti sopra, qualora i documenti contrattuali facciano riferimento all’applicazione di un prezzario regionale, di una provincia autonoma o della CCIAA provinciale, senza specificarne le modalità applicative, valgono comunque le previsioni contenute nelle Linee Guida per l’utilizzo del prezzario. In particolare, in tale caso si applica quanto previsto nel capitolo 7, per le spese generali e l’utile di impresa, e quanto previsto nei paragrafi 8.2.3.3 e 8.3.2.2 e nell’allegato 1, per la priorità nella scelta della voce, contenuta nel prezzario di riferimento, da utilizzare per una determinata lavorazione relativa a scavi, rinterri e ripristini, per la scelta dei materiali di rinterro e rinfianco tubazioni e per la identificazione di voci di prezzo non idonee a rappresentare la lavorazione per la realizzazione di reti di distribuzione del gas. Anche per quanto riguarda la fornitura e installazione di componenti specifici della distribuzione del gas, inclusa la fornitura e la posa delle tubazioni interrate, valgono, nel suddetto caso, le previsioni contenute nelle Linee guida e non le voci di prezzo del prezzario, in quanto, come evidenziato al capitolo 4, la maggior parte dei prezzari non forniscono voci di costo adeguate alla realizzazione di condotte di notevoli estensioni, quali le reti di distribuzione del gas naturale.

Le Linee Guida non si applicano a valutazioni del valore di rimborso a regime, a cui si applica la metodologia della regolazione tariffaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del DLgs. 164/00, come modificato dall’articolo 24, comma 1, del DLgs 93/2011.

La Parte II, riguardante la valutazione del valore di ricostruzione a nuovo dei cespiti, non si applica agli impianti con prima metanizzazione dopo l’anno 2000, che sono stati realizzati con l’ausilio di finanziamenti pubblici e per cui le condizioni di posa e di accessibilità non si siano modificate. Per tali casi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, ultimo periodo, del regolamento criteri di gara, il valore di ricostruzione a nuovo è determinato utilizzando direttamente i costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi. In questo ultimo caso è comunque applicabile la Parte III delle Linee Guida per il trattamento del degrado dei cespiti e del trattamento dei contributi pubblici e privati. 

geom. Daniele Iselle

 

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