Prova dell’anteriorità al 1967 di un manufatto privo di titolo edilizio
Il TAR Veneto ha recentemente ribadito la necessità di provare l’anteriorità alla c.d. legge-ponte (l. n. 765/1967) non solo per impedire la demolizione di un manufatto, ma anche per ottenere per il medesimo un permesso di costruire ai sensi della l. R.V. n. 14/2009, derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici.
In primo luogo, ha ricordato come la prova dell’anteriorità del manufatto alla norma che ha previsto l’obbligo di un titolo edilizio per tutte le costruzioni, anche fuori dai centri abitati ricade sempre sul privato che ne chiede l’applicazione, in forza del principio di vicinanza delle fonti di prova.
Successivamente, ha ribadito che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà eventualmente prodotte in giudizio non possono, di per sé sole, costituire prova della data di costruzione di un edificio; e nemmeno quelle eventualmente rilasciate del progettista, provenendo infatti le medesime dalla parte interessata.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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